Sconto telecamere in farmacia

Pubblicato il 11 aprile 2008 Con la circolare n. 37/E del 10 aprile, il Fisco definisce i dettagli applicativi del credito d’imposta per le pmi commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande (secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2008) nonché del credito d’imposta per l’attività di rivendita di generi di monopolio. Dopo aver chiarito cosa si intende per vendita al dettaglio e all’ingrosso, l’agenzia delle Entrate precisa che i soggetti appartenenti alle suddette categorie, ma esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 114/1998 perché sottoposti ad una disciplina speciale, possono comunque beneficiare dell’agevolazione prevista dal decreto commercio, purchè risulti integrato il presupposto soggettivo di questa agevolazione legato al solo esercizio di un’impresa commerciale di vendita all’ingrosso o al dettaglio. Sulla base di questo presupposto, l’agevolazione è riconosciuta anche a farmacie e impianti di distribuzione automatica di carburante che vendono in via esclusiva i prodotti previsti dalle norme che ne regolano l’attività. Ai farmacisti è, dunque, esteso il bonus fiscale sulle spese per la sicurezza degli esercizi commerciali. Rimangono, invece, escluse dal beneficio le imprese che vendono beni dalle stesse prodotti, oltre agli agenti e altri rappresentanti di commercio. Sono ammessi al beneficio anche gli apparecchi di videosorveglianza, i sistemi di pagamento con moneta elettronica, altri impianti e attrezzature di sicurezza quali sistemi di allarme, inferiate, porte blindate, infissi, vetrine armadi e banconi blindati, casseforti e cassetti di sicurezza, ma ne sono escluse categoricamente le spese per l’attività di vigilanza.
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