Scritture distrutte, il reddito non salva

Pubblicato il 08 ottobre 2008 Il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili obbligatorie da parte di una società è contestabile anche se il contribuente si trova nella condizione di impossibilità assoluta di ricostruire il reddito imponibile. Il reddito può essere determinato anche facendo ricorso ad elementi e riscontri extra-contabili acquisiti presso terzi. A stabilirlo la sentenza n. 37592 del 2008 della sezione penale della Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno precisato che per la configurabilità del reato previsto dal Dlgs 74/2000 è sufficiente che il reddito venga determinato anche in altro modo (per esempio attraverso una verifica dei rapporti con i clienti e fornitori) in caso di assoluta impossibilità ad evincerlo dalle scritture contabili. Pertanto, è punibile con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l’Iva, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti obbligatori, in modo da rendere impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
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