Se hanno un termine le sospensioni ledono il diritto di difesa

Pubblicato il 10 ottobre 2010

Sul giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 3 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 - Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (Legge 6 giugno 2008, n. 101) – la Consulta ha pronunciato sentenza n. 281, depositata in cancelleria il 23 luglio 2010.

Vi ha espresso il porsi in contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione della norma che prevede la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione (attribuito al giudice dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 59/2008) al decorrere di un termine temporale (150 giorni complessivi). Il motivo: lede l’effettività del diritto di difesa; rende vulnerabile il principio di parità poiché permette all’ente (nel caso, l’INPS) che ha iscritto a ruolo il presunto credito, di agire in via esecutiva, producendo un’ingiustificata posizione di vantaggio.

La sospensione ha funzione strumentale rispetto all’effettività della tutela cautelare ravvisabile nell’esigenza di evitare che la durata del processo rechi pregiudizio alla parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni. Perciò la lesione del diritto che la sua efficacia – contenuta nei termini temporali ristretti – produce, incide sul diritto fondamentale garantito dalla Carta fondamentale.

La Consulta ha dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, nella parte in cui stabilisce la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione, adottato o confermato dal giudice.

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