Se il contratto intermittente è simulato, non si applica la sanzione per omessa comunicazione della chiamata

Pubblicato il 19 ottobre 2012

Se il contratto intermittente viene formalmente concluso dalle parti per conseguire, mediante la dissimulazione di un diverso rapporto di lavoro, indebiti “risparmi” retributivi, previdenziali e fiscali, non trova applicazione la sanzione amministrativa individuata dall’art. 21, lett. b) della L. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), essendo quest’ultima prevista solo per mancata comunicazione della chiamata in relazione a contratti intermittenti instaurati in maniera genuina.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Assicurazioni SNA -Stesura del 5/3/2025

07/05/2025

Assicurazioni SNA. Rinnovo Ccnl

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy