Se il contratto intermittente è simulato, non si applica la sanzione per omessa comunicazione della chiamata

Pubblicato il 19 ottobre 2012

Se il contratto intermittente viene formalmente concluso dalle parti per conseguire, mediante la dissimulazione di un diverso rapporto di lavoro, indebiti “risparmi” retributivi, previdenziali e fiscali, non trova applicazione la sanzione amministrativa individuata dall’art. 21, lett. b) della L. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), essendo quest’ultima prevista solo per mancata comunicazione della chiamata in relazione a contratti intermittenti instaurati in maniera genuina.

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