Se la stabile organizzazione non ha effettuato operazioni attive non ostacola il rimborso Iva

Pubblicato il 26 ottobre 2012 La Corte di giustizia Ue, con sentenza del 25 ottobre 2012 sulle cause riunite C-318/11 e C-319/11, è chiamata ad intervenire in merito al rimborso Iva ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, nello specifico di un soggetto stabilito in uno Stato membro ed esercente in un altro Stato membro unicamente attività di prove tecniche o di ricerca.

La sentenza chiarisce che un soggetto passivo Iva, stabilito in uno Stato membro e che svolga, in un altro Stato membro, unicamente prove tecniche o attività di ricerca, e non operazioni imponibili, non dispone, in tale altro Stato membro, di una “stabile organizzazione” o di un “centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni”, come definite dall’articolo 1 dell’ottava direttiva e dall’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/9).

Dunque, non osta al rimborso dell’Iva versata a monte - nel territorio dello stato membro in cui il soggetto estero ha acquistato beni e servizi - la stabile organizzazione inattiva.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inps, bonus per autonomi colpiti dal maltempo: regole e domanda

08/05/2026

Consulta, più spazio agli interventi e nuove regole processuali

08/05/2026

Fondo credito ai giovani 2026, domande al via sulla piattaforma MyConsap

08/05/2026

Enpacl: slitta il versamento del contributo soggettivo

08/05/2026

Contributi agricoli INAIL 2026: prima scadenza il 16 settembre con nuove aliquote

08/05/2026

Piano Casa in Gazzetta, spinta all’housing sociale e investimenti privati

08/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy