Se l'accesso è consentito ad una indistinta generalità di persone si ha pubblico esercizio

Pubblicato il 30 ottobre 2013 Con sentenza n. 9013 depositata il 18 ottobre 2013, il Tar del Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso presentato da un'associazione culturale contro il provvedimento con cui Roma Capitale le aveva ordinato la cessazione della asserita attività “abusivamente intrapresa” di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa nonché priva dei requisiti professionali.

In particolare, nel corso di un sopralluogo, gli agenti di polizia locale avevano accertato che “sotto la parvenza di Associazione culturale” era stata attivata una somministrazione al pubblico di alimenti e bevande congiuntamente all'attività di esecuzioni musicali al pubblico, senza essere in possesso delle relative autorizzazioni amministrative, nonché del nulla osta impatto acustico e dei requisiti professionali.

La ricorrente aveva, per contro, sostenuto che, in considerazione del carattere privato dell'Associazione, non fosse applicabile la normativa di cui alla legge n. 287 del 1991, la quale si riferisce ai pubblici esercizi che svolgono attività commerciale.

Secondo i giudici amministrativi, tuttavia, ancorché l'associazione culturale aderente all'Arci senza finalità di lucro rientrasse nell'elenco dei circoli soggetti alla forma di limitazione citata, rimaneva comunque ferma la possibilità per il Comune, ai sensi del decreto 235 del 2001, di effettuare controlli ed ispezioni.

E nel caso di specie, la presenza, all'interno del locale, di una persona addetta al tesseramento la quale rilasciava le tessere al momento dell'ingresso degli avventori senza alcuna formalità, e la circostanza rilevata secondo cui, da un controllo delle tessere associative, era emerso che su un campione di 12 avventori, 11 erano in possesso di tessera rilasciata la sera stessa, al momento dell'ingresso, senza alcuna formalità e, peraltro, anche senza data, sono stati valutati elementi utili per affermare la sussistenza, di fatto, di un pubblico esercizio.
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