Se manca la ricevuta di ritorno la notifica è inesistente

Pubblicato il 03 giugno 2011 Con sentenza n. 11993 del 31 maggio 2011, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto dal Fisco per il quale quest'ultimo non aveva adeguatamente provato l'avvenuta notifica dell'atto eseguita ai sensi dell'articolo 140 del Codice di procedura civile in mancanza, nella specie, della ricevuta di ritorno della raccomandata che informava il contribuente dell'avvenuto deposito.

Per i giudici di legittimità, infatti, “ai fini della validità della notifica di un atto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è necessario che il notificante comprovi l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma”.

In detto contesto, la prova dell'effettiva consegna della raccomandata informativa, ovvero il c.d. avviso di ricevimento, assume la valenza di “momento strutturale del processo notificatorio”, costituendo “il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data di essa, che l'identità della persona a mani della quale è eseguita, o ancora il compimento di tutte le formalità necessarie al perfezionamento della c.d. compiuta giacenza”. In assenza della ricevuta, in definitiva, la notificazione andava considerata come inesistente.
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