Se nel verbale manca l’indicazione di ispezioni e rilevazioni l’atto di accertamento non è nullo

Pubblicato il 18 marzo 2010 Nella sentenza n. 3569/2010 emessa dalla Cassazione si afferma che non costituiscono causa di nullità del conseguente accertamento i verbali di verifica che non recano indicazioni sulle ispezioni e rilevazioni eseguite. Tuttavia, possono valere per porre in discussione l’utilizzabilità e l’attendibilità delle risultanze acquisite con le investigazioni dei verbalizzanti.

Il Dpr 633/72 all’articolo 52 prevede che si debbano indicare nel pvc le ispezioni e rilevazioni eseguite, oltre che le richieste avanzate al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, ma non dispone espressamente che se manca l’indicazione di ispezioni e rilevazioni l’atto di accertamento è nullo. Rimane, però, all’accertato la possibilità di mettere in discussione le risultanze acquisite in sede di verifica.
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