Se nel verbale manca l’indicazione di ispezioni e rilevazioni l’atto di accertamento non è nullo

Pubblicato il 18 marzo 2010 Nella sentenza n. 3569/2010 emessa dalla Cassazione si afferma che non costituiscono causa di nullità del conseguente accertamento i verbali di verifica che non recano indicazioni sulle ispezioni e rilevazioni eseguite. Tuttavia, possono valere per porre in discussione l’utilizzabilità e l’attendibilità delle risultanze acquisite con le investigazioni dei verbalizzanti.

Il Dpr 633/72 all’articolo 52 prevede che si debbano indicare nel pvc le ispezioni e rilevazioni eseguite, oltre che le richieste avanzate al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, ma non dispone espressamente che se manca l’indicazione di ispezioni e rilevazioni l’atto di accertamento è nullo. Rimane, però, all’accertato la possibilità di mettere in discussione le risultanze acquisite in sede di verifica.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Iscrizione e variazione azienda per le unità da diporto: chiarimenti Inps

22/12/2025

Permessi retribuiti per malati oncologici: cosa cambia dal 1° gennaio

22/12/2025

Pensionati all’estero: accertamento dell’esistenza in vita 2026

22/12/2025

Legge Concorrenza 2025 in Gazzetta: cosa cambia per le società tra professionisti

22/12/2025

Donne vittime di violenza: assunzioni agevolate entro il 2026

22/12/2025

Pensioni Inps 2026: rivalutazione, trattamento minimo, limiti di reddito

22/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy