Se è “rilevante”, il mutamento di destinazione d'uso comporta il pagamento del contributo concessorio

Pubblicato il 04 luglio 2011 Il Tar della Lombardia, sede di Brescia, con la sentenza n. 375 del 2011 si è pronunciato su di una domanda avanzata da una Spa per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento del contributo concessorio richiesto dal Comune a seguito del mutamento di destinazione d'uso di un proprio fabbricato.

I giudici amministrativi hanno, in particolare, sottolineato che “anche nel caso della modificazione della destinazione d'uso cui si correla un maggior carico urbanistico, è integrato il presupposto che giustifica l’imposizione al titolare del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa”; ed infatti – continua il Tar - il mutamento è comunque rilevante “allorquando sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici, cosicché la circostanza che le modifiche di destinazione d’uso senza opere non sono soggette a preventiva concessione o autorizzazione sindacale non comporta ipso jure l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e quindi la gratuità dell’operazione”.
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