Secondo acconto per Isa e forfettari al 30.04.2021 ma solo con calo di fatturato

Pubblicato il 29 ottobre 2020

Entro il prossimo 30 novembre (ovvero, il 30 aprile 2021 per i soggetti che rientrano nei presupposti dell’articolo 98 del D.L.n.104/2020) i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della seconda o unica rata di acconto dell’Irpef, dell’ Ires, dell’Irap e delle relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero. Quest’anno occorrerà, tuttavia, fare attenzione alle novità in materia, tenendo in debita considerazione quelle connesse all’attuale situazione di emergenza sanitaria. Come di consueto, il calcolo dell’acconto va effettuato in base al metodo “storico” ovvero al metodo “previsionale” nel caso in cui per l’anno in corso si presume un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda il metodo storico, anche quest’anno sono in essere specifiche disposizioni di legge che prevedono gli obblighi di ricalcolo delle imposte 2019 sulle quali commisurare gli acconti 2020.

In merito al metodo previsionale, invece, quest’anno è prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 del D.L. n. 23/2020: per effetto di tale norma è prevista l’inapplicabilità di sanzioni e interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti Irpef, Ires e Irap, laddove il contribuente ha effettuato il versamento di un importo non inferiore all'80% della somma che risulta dovuta a titolo di acconto sulla base del modello Redditi/Irap 2021.

Con l’articolo 98 del D.L. n. 104/2020, poi, è stata prevista la “proroga” al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP a “condizione” che il contribuente abbia subito una “diminuzione” del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Da ultimo, si osserva che nella circolare 27/E/2020 – alla luce delle diposizioni di cui all’articolo 24 del D.L. n. 34/2020 – vengono fornite alcune importanti indicazioni riguardo il calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti solari): in particolare, viene precisato che il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50% per i soggetti Isa) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

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