Nuove pronunce su semilibertà, pene attenuate e notifiche

Pubblicato il 28 aprile 2020

La Consulta ha recentemente depositato due sentenze in materia di semilibertà e di pena attenuata per il detenuto seminfermo di mente. Dalle Sezioni Unite penali di Cassazione è giunta, invece, una pronuncia in tema di notifiche all’imputato detenuto.

Pena diminuita a condannato seminfermo, anche se plurirecidivo

Con sentenza n. 73 del 24 aprile 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del divieto di applicare una diminuzione di pena al condannato plurirecidivo che risulti affetto da una seminfermità mentale.

Nello specifico, è stato dichiarato incostituzionale l’art. 69, quarto comma, del Codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 89 Cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, del medesimo codice.

Secondo i giudici costituzionali si tratta di un divieto che contrasterebbe con il principio costituzionale secondo cui la pena deve essere proporzionata alla gravità oggettiva e soggettiva del reato e, dunque, anche al grado di rimproverabilità del suo autore.

Semilibertà in via provvisoria

Con la sentenza n. 74 emanata in pari data, la Consulta ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 50, comma 6, della Legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di concedere, in via provvisoria, la semilibertà.

Alla luce di questa pronuncia, diventa legittimo che il magistrato di sorveglianza applichi, in via provvisoria, la misura della semilibertà al condannato a una pena detentiva non superiore a quattro anni, senza dover aspettare la decisione definitiva del Tribunale di sorveglianza.

Notifica a imputato detenuto: nel luogo di detenzione

L’ultima decisione che si segnala è stata depositata, invece, dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione e concerne, come detto, l’esecuzione delle notificazioni all’imputato detenuto.

Con sentenza n. 12778 del 22 aprile scorso, in particolare, gli Ermellini hanno affermato alcuni principi di diritto.

In primo luogo, hanno stabilito che le notifiche all’imputato detenuto, anche nel caso in cui questi abbia eletto o dichiarato domicilio, devono sempre essere eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all’art. 156, comma 1, del Codice di procedura penale, mediante consegna di copia alla persona.

A seguire, è stato precisato che l’eventuale notifica a tale soggetto, eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 C.p.p.

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