La legge 10 novembre 2025, n. 167, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2025 pone le basi per un ampio intervento di revisione del sistema normativo.
La legge, composta da 23 articoli e collegata alla Manovra finanziaria, si inserisce nel quadro delle politiche di modernizzazione dell’attività legislativa, con ampio ricorso alle deleghe legislative per il riordino di settori complessi, dall'istruzione alla protezione civile, dalla navigazione interna alla disabilità.
La finalità complessiva del provvedimento è duplice:
Prima di addentrarci nell’analisi delle singole disposizioni, è opportuno ricordare brevemente il lungo iter parlamentare che ha condotto all’approvazione della legge.
Il disegno di legge è stato presentato dal Governo al Senato il 15 luglio 2024. L’Assemblea di Palazzo Madama ha esaminato il provvedimento nelle sedute del 7 e 8 maggio 2025, approvandolo e trasmettendolo alla Camera.
Presso Montecitorio, la Commissione Affari costituzionali ha avviato l’esame in sede referente il 9 luglio 2025, concludendolo il 28 ottobre 2025 senza modifiche rispetto al testo del Senato.
L’articolo 1 prevede che il Governo presenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, un disegno di legge annuale di semplificazione normativa.
NOTA BENE: La previsione sostituisce quanto disposto dall’articolo 20 della legge n. 59/1997 (cosiddetta “Bassanini 1”), che viene contestualmente abrogato.
L’articolo 2 stabilisce i principi e criteri direttivi generali che devono orientare tutte le deleghe legislative conferite tramite la legge annuale di semplificazione.
Assume particolare rilievo l’obiettivo
Nella definizione delle nuove regole dovrà essere assicurato un equilibrio tra la necessità di tutelare gli interessi pubblici coinvolti e l’esigenza di non comprimere inutilmente la libertà operativa di cittadini e operatori economici.
La disposizione disciplina inoltre la procedura di adozione dei decreti legislativi.
L’articolo 4 introduce un elemento innovativo nel processo di produzione normativa: la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG).
Gli atti normativi del Governo — con esclusione dei decreti-legge — sono accompagnati da un'analisi preventiva degli effetti sociali, economici e ambientali sui giovani e sulle generazioni future.
La VIG è integrata nell’ambito dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e ha la funzione di evitare che provvedimenti normativi creino svantaggi a carico delle future generazioni o producano effetti distorsivi nel medio-lungo termine.
L’articolo 5 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio nazionale per l’impatto generazionale delle leggi. Le sue funzioni comprendono:
L’articolo 6 integra l’articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246, introducendo il comma 6-bis, che include l’impatto di genere tra i profili di indagine obbligatori dell’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della Verifica dell’Impatto della Regolamentazione (VIR).
La disposizione precisa che tali valutazioni saranno effettuate secondo criteri e modalità definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge n. 400/1988.
L’articolo 7 impone agli uffici, enti, organismi e soggetti privati che partecipano all’informazione statistica ufficiale, nell’ambito del Programma statistico nazionale, l’obbligo di fornire dati disaggregati per genere.
La norma attribuisce inoltre al Presidente del Consiglio o all’Autorità politica delegata alle pari opportunità un potere di indirizzo nel definire le esigenze statistiche funzionali al contrasto delle disuguaglianze tra uomini e donne.
L’articolo 8 integra la disciplina relativa alla relazione biennale che il/la Consigliere/a nazionale di parità deve inviare, ogni due anni, alle Camere.
La modifica prevede che la relazione includa anche le ricadute degli investimenti pubblici sull’occupazione femminile, in particolare nel settore dell’occupazione, della formazione e delle politiche sociali.
L’integrazione risponde all’esigenza di monitorare l’impatto delle politiche pubbliche sulla parità sostanziale nel mondo del lavoro.
L’articolo 9 attribuisce al Governo una delega legislativa finalizzata alla completa digitalizzazione della produzione normativa.
La disposizione persegue due obiettivi principali:
L’articolo 10 dispone che, in attesa che si perfezioni il procedimento di delega, che i regolamenti ministeriali possano essere adottati in formato digitale.
L’articolo 11 conferisce al Governo una delega, da esercitare entro 12 mesi, per l’adozione di uno o più decreti legislativi di semplificazione, aggiornamento e riassetto del Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Gli interventi previsti mirano principalmente a modernizzare il Codice dell’amministrazione digitale attraverso due direttrici: da un lato, l’aggiornamento della disciplina relativa ai mezzi di identificazione elettronica e ai servizi fiduciari, così da garantire standard di sicurezza, interoperabilità e riconoscibilità in linea con il quadro europeo; dall’altro, il potenziamento dell’interoperabilità dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di servizi pubblici, favorendo una più efficace cooperazione tra le piattaforme e una gestione strutturata e condivisa dei dati.
L’articolo 12, articolato in un unico comma, conferisce al Governo una delega da esercitare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge per il riordino e il riassetto della normativa di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).
L’articolo 13 affida al Governo una delega per la semplificazione e il riordino delle seguenti materie:
L’articolo 14 delega il Governo alla revisione organica del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, Testo unico delle norme in materia di disciplina dell’elettorato attivo tenuta e revisione delle liste elettorali.
L’articolo 15 configura una delega ampia e articolata, diretta al riordino della normativa di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito.
I principali ambiti di intervento sono:
L’articolo 16 pone una delega ampia, finalizzata alla semplificazione, al riordino, al riassetto, e potenzialmente alla codificazione della normativa in materia di disabilità.
La delega comprende:
L’articolo 17, introdotto dal Senato, prevede una delega autonoma e distinta rispetto alla precedente, avente come obiettivo:
L’articolo 18 affida al Governo la revisione del Codice della protezione civile
L’articolo 19 conferisce al Governo una delega, esercitabile entro 24 mesi, per la semplificazione e il riordino degli Osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio, relativi a:
Nei successivi 24 mesi potranno essere emanati decreti correttivi.
La delega mira a superare la frammentazione organizzativa e funzionale degli osservatori oggi esistenti.
L’articolo 20 delega il Governo al riordino e al riassetto delle norme relative alla formazione superiore e alla ricerca, entro 18 mesi.
L’articolo 21 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi diretti ad armonizzare la normativa di settore con il D.Lgs. 81/2008.
Gli ambiti interessati riguardano:
La delega estende il coordinamento normativo anche ai servizi già gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, alla relativa disciplina antinfortunistica e ai decreti di attuazione.
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