Sempre elusive le operazioni che portano a un indebito risparmio d’imposta

Pubblicato il 08 novembre 2012 Con la sentenza n. 19234 del 7 novembre 2012, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria avverso il provvedimento con cui le Commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano annullato un atto impositivo, ha qualificato come elusiva un’operazione commerciale – la fusione di due società – anche se posta in essere precedentemente all'entrata in vigore, nel 1997, dell'articolo 37 bis del Dpr 600/1973, concernente le norme antielusive. La rilevazione dell’abuso di diritto, nella specie, era derivata dalla considerazione dell’ottenimento di un indebito risparmio d’imposta.

Secondo la Suprema corte, in particolare, la sussistenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale antielusivo desumibile dall’articolo 53, della Costituzione e, in particolare, dai principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, impedirebbe, di per sé, al contribuente di conseguire vantaggi fiscali mediante l'uso distorto di strumenti giuridici idonei a ottenere agevolazioni o risparmi d'imposta.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nulla osta per lavoro subordinato: a regime la precompilazione delle domande

05/09/2025

Consulenti del Lavoro: dichiarazione e contribuzione entro il 30 settembre

05/09/2025

Bonus elettrodomestici 2025: come funziona, requisiti e domanda online

05/09/2025

Riforma ordinamento forense: si allenta il regime delle incompatibilità

05/09/2025

Nuove causali contributo INPS per enti bilaterali operative dall’8 settembre

05/09/2025

Corte UE: transazioni infragruppo e IVA

05/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy