Sempre sindacabile la congruità dei costi

Pubblicato il 28 aprile 2008 Sul sindacato di congruità dei costi – attività che gli uffici fiscali possono compiere senza vincoli a valori e corrispettivi “indicati in delibere sociali o contratti” - la giurisprudenza consolida l’orientamento favorevole all’Amministrazione delle finanze. Coerentemente, cioè, con le pronunce n. 12813/00, n. 1821/01 e n. 11240/07, la sentenza di Cassazione numero 9497, dell’11 aprile 2008, afferma che il corrispettivo pattuito da contratto tra due soggetti può essere rettificato dal Fisco quando non ritenuto congruo se confrontato con i prezzi di mercato. Il riferimento è, dunque, per gli oneri, ai valori di mercato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica Pmi Confimi - Verbale di accordo del 14/07/2025

18/07/2025

Gestione eventi lesivi: dall'Inail il nuovo manuale 2025

18/07/2025

Dl fiscale: ravvedimento speciale e IMU per enti sportivi non commerciali

18/07/2025

Attività subacquee e iperbariche: sorveglianza sanitaria e libretto informatico

18/07/2025

Sezioni Unite: il credito sopravvive alla cancellazione della società

18/07/2025

Certificati di infortunio: nuova modalità telematica per i medici di patronato

18/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy