Sentenza valida senza comunicazioni

Pubblicato il 09 giugno 2008 Le sentenze del giudice tributario diventano definitive trascorso un anno e 46 giorni dal deposito presso la segreteria della Commissione, senza che assuma rilievo l’eventuale omessa comunicazione del dispositivo da parte della cancelleria, nonché il mancato avviso della data fissata per l’udienza di discussione.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11114/08, confermando l’orientamento già consolidato secondo cui anche al processo tributario si applica l’art. 327 c.p.c.

Secondo la Corte, infatti, il termine di legge di 10 giorni per la comunicazione del deposito del dispositivo della sentenza ha natura meramente ordinatoria e non produce quindi alcun effetto processuale, mentre il termine per l’avviso dell’udienza di discussione - almeno 30 giorni liberi prima dell’udienza – pur comportando la nullità della sentenza, non genera nullità dal punto di vista processuale.

La sentenza tributaria è dunque impugnabile se non decorso il termine lungo ex art. 327 c.p.c. (1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza) ovvero il termine breve (60 giorni dalla notifica della sentenza) nel caso in cui una parte notifichi il provvedimento all’altra.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy