In caso di sentenze che dichiarano l’inesistenza o inefficacia originaria di un contratto, con la conseguente restituzione di somme indebitamente versate, l’imposta di registro deve essere determinata in misura fissa.
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30706 pubblicata il 21 novembre 2025, si è pronunciata in materia di tassazione delle sentenze dichiarative di inefficacia contrattuale ai fini dell’imposta di registro.
In particolare, la Suprema Corte ha confermato che, in caso di dichiarazione di inesistenza o inefficacia di un contratto, la registrazione della sentenza deve essere assoggettata all’imposta in misura fissa anziché proporzionale, come previsto dal Testo Unico dell’Imposta di Registro (TUR - DPR n. 131/1986).
Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione nei confronti di una società, una Spa, richiedendo il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale (3%) per la registrazione di una sentenza della Corte d'Appello.
La sentenza in esame aveva dichiarato l’insussistenza di un patto di opzione stipulato tra la Spa e un’altra azienda, condannando la prima a restituire la somma versata in esecuzione di tale accordo.
La società aveva impugnato l’avviso di liquidazione, contestando l’aliquota applicata.
Riteneva che la sentenza in questione avesse un effetto ripristinatorio sulla situazione patrimoniale antecedente al contratto. Per questo motivo, qualificava la sua tassazione in misura fissa.
Il punto centrale della controversia risiedeva nella qualificazione giuridica dell'accordo tra le parti.
La Corte d’Appello aveva escluso che il patto di opzione fosse valido, qualificandolo come un "preliminare di preliminare", privo di effetti giuridici vincolanti tra le parti.
L'accordo, secondo i giudici, non aveva prodotto effetti giuridici perché mancava uno degli elementi essenziali del contratto di cessione (il consenso del contraente ceduto), il quale è indispensabile per la cessione di un contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c.
La questione interpretativa che la Corte di Cassazione è stata chiamata a risolvere riguardava la corretta applicazione dell’art. 8 della Tariffa parte I del Testo Unico dell’Imposta di Registro (TUR).
L’articolo in esame distingue tra due modalità di tassazione:
In dubbio era l’applicazione dell'imposta in misura proporzionale o fissa, in quanto la Corte d'Appello aveva dichiarato l’insussistenza del contratto, non con una sentenza di nullità o annullamento formale, ma con una statuizione di inefficacia originaria del patto.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione alla contribuente.
Secondo i giudici di legittimità, la sentenza che dichiara l’inesistenza o l’inefficacia originaria di un contratto deve essere trattata come se fosse una dichiarazione di nullità o annullamento.
La funzione giuridica della sentenza, infatti, è quella di ripristinare lo status quo ante tra le parti, rimuovendo gli effetti patrimoniali derivanti da un atto privo di valore giuridico.
In questi casi, non si configura un trasferimento di ricchezza, ma piuttosto una restituzione di somme indebitamente corrisposte, come previsto dall’art. 2033 c.c. (ripetizione dell'indebito).
Per tale motivo, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, lett. e) TUR.
La Corte, nella sua disamina, ha richiamato diverse sentenze precedenti che avevano già chiarito la necessità di applicare l’imposta in misura fissa nei casi di dichiarazione di nullità, annullamento o inefficacia, ritenendo che l’orientamento giurisprudenziale in oggetto ormai consolidato (tra le altre, Cass. nn. 25610/2022 e 32476/2024).
La medesima Corte ha inoltre escluso interpretazioni restrittive della norma, affermando che ogni pronuncia che ripristina il precedente stato patrimoniale tra le parti, anche se non dichiarativa di nullità o annullamento, deve essere soggetta all’imposta di registro in misura fissa.
La Corte di Cassazione, in conclusione, ha stabilito che, quando una sentenza dichiara l'inesistenza o l'inefficacia originaria di un contratto, e dispone la restituzione delle somme indebitamente versate, l’imposta di registro deve essere calcolata in misura fissa.
Il principio si applica anche se non vi è una dichiarazione esplicita di nullità o annullamento, poiché la funzione giuridica della sentenza è comunque quella di ripristinare la situazione patrimoniale precedente, eliminando gli effetti patrimoniali ingiustificati.
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