Senza annotazione, la convenzione di separazione dei beni non è opponibile ai terzi

Pubblicato il 24 maggio 2011 La Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 11319 del 23 maggio 2011, ha rigettato il ricorso presentato da una donna che si era opposta alla decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto inopponibile, nei confronti dei terzi, la convenzione di separazione dei beni che la stessa aveva stipulato con il marito.

In particolare, nei gradi precedenti era stato accertato che, all'epoca del pignoramento eseguito da uno dei creditori, mancava, a margine dell'atto di matrimonio, l'annotazione della convenzione di separazione dei beni.

E come noto – sottolinea la Corte di legittimità - “l'articolo 162 del Codice civile condiziona l'opponibilità ai terzi delle suddette convenzioni alla annotazione del relativo atto a margine dell'atto di matrimonio, laddove la trascrizione del vincolo stesso per gli immobili, per effetto della abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 2647 Codice civile è degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta inopponibilità”.
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