Senza autorizzazione impossibile l’accesso ai locali privati

Pubblicato il 18 dicembre 2013 La Corte di cassazione, ordinanza 28188 depositata il 17 dicembre 2013, chiarisce che si deve ritenere nullo l’accertamento che vede, nel giudizio, la mancata esibizione del documento che prova l'autorizzazione all'accesso domiciliare concessa dalla Procura della Repubblica.

Nel ricorso in primo e secondo grado, il contribuente imputava che era stata emessa un'autorizzazione all'accesso nel domicilio privato in assenza di gravi indizi.

In merito alle conseguenti sentenze, che davano ragione al contribuente, l’agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, opponendo che i locali erano promiscui e che, comunque, il provvedimento era motivato.

Ma la Corte ha confermato i giudizi precedenti.

La nullità, si spiega nell’ordinanza, è giustificata dall’impossibilità da parte del giudice tributario di verificare la sussistenza dei gravi indizi di violazioni alla normativa tributaria, necessari per il rilascio dell’autorizzazione.

Si ricorda che l’accesso ai locali privati può avvenire previa autorizzazione del Procuratore, rilasciata solo in caso di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Violenza e minacce a capo o clienti: scatta il licenziamento disciplinare

21/04/2026

Via libera alle nuove misure su PNRR e coesione

21/04/2026

AUU per figli a carico anche a lavoratori non residenti in Italia

21/04/2026

Detrazione IVA: la Corte UE riesamina la sentenza del Tribunale

21/04/2026

Riorganizzazione archivio CNEL: i criteri di rappresentatività dei CCNL

21/04/2026

Videosorveglianza: sanzione del Garante per mancata informativa e sicurezza carente

21/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy