"Senza busta chusa". Nessuna violazione del diritto alla riservatezza

Pubblicato il 10 agosto 2009

La sentenza di Cassazione n. 17194 del 23 luglio 2009 conclude per la non previsione normativa di sanzioni in ipotesi di cartella di pagamento notificata “senza busta chiusa”. Non si può perciò chiedere, rispetto a questa eventualità, al giudice tributario il risarcimento per violazione della privacy. E’, al più, possibile intentare un’azione risarcitoria dinnanzi al giudice ordinario:

quanto poi alla pretesa violazione del diritto alla privacy per essere stato notificato l’avviso di mora senza busta chiusa (…) incontestabile risulta la ratio decidendi che ha negato rilevanza alla doglianza per difetto di interesse del contribuente, trattandosi di modalità notificatoria priva di effetti sulla validità dell’atto e semmai fonte di danni verso il concessionario da reclamarsi avanti al giudice ordinario e non certo nel contenzioso tributario che non ammette azioni di condanna risarcitorie. (…) Del resto neppure il disposto dell’art. 26 del DPR 602/73 nella riformulazione operata dall’art. 12 del Dlgs 46/99 dove è prescritto che la notifica (della cartella) avvenga in ‘plico chiuso’ commina sanzioni tributarie di alcun genere ove non venga osservata tale modalità dovendo il diritto alla riservatezza trovare soddisfazione – come si è detto – in altre sedi”.

Alessia Lupoi

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