Senza diritto il “bonus incapienti” deve essere restituito

Pubblicato il 15 settembre 2009

L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 246/E del 14 settembre, ha istituto i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate, ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/73, per la restituzione del bonus incapienti.

Si tratta, cioè, della somma pari a 150 euro, maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare a carico, che i contribuenti - che nel 2006 hanno avuto un reddito complessivo non superiore a 50mila euro e un Irpef netta pari a zero - hanno ricevuto secondo quanto previsto dal Dl n. 159/2007. Coloro, però, che hanno fruito del bonus indebitamente, in tutto o in parte, e hanno ricevuto la comunicazione di liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi presentata possono restituire le somme in questione, tramite il modello F24, utilizzando i nuovi codici tributo.

I codici “9761”, “9762”, “9763” si devono utilizzare a seguito della comunicazione ricevuta, mentre il codice “1650” è destinato a tutti coloro che eseguono i versamenti spontanei con il modello F24. Inoltre, i suddetti codici sono utilizzati dai contribuenti nel caso in cui il destinatario della comunicazione di irregolarità inviata dalle Entrate vuole versare solo una parte dell’importo complessivo richiesto dal precedente codice “9001”.

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