Senza fattura la sanzione resta «leggera»

Pubblicato il 12 febbraio 2005

La circolare 18257 del 3 febbraio commentato le novità introdotte dalla Finanziaria materia di omissione o ritardo nella trasmissione telematica, all’agenzia delle Entrate, dei dati contenuti nella lettera d’intento ricevuta, cosa che potrebbe comportare l’applicazione delle sanzioni da una a tre volte l’imposta. Con riferimento al nuovo obbligo gravante sui fornitori degli esportatori abituali (articolo 1, comma 381, della legge 311/2004), è stato precisato che la sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa o ritardata comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d'intento ricevuta deve essere applicata nella diversa misura variabile da 2.065,00 euro, qualora il fornitore, resosi inadempiente all'obbligo di comunicazione in esame, non abbia effettuato cessioni nei confronti degli esportatori abituali.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Trasparenza per la parità di retribuzione: un'occasione da non perdere

11/07/2025

Uso illecito dei dati personali: sì al licenziamento per giusta causa

11/07/2025

TCF per PMI sotto soglia: opzione biennale, regole operative e vantaggi fiscali

11/07/2025

Rimborsi spese per trasferte all’estero: esenzione fiscale anche con pagamento in contanti

11/07/2025

Decreto Infrastrutture: Cruscotto informativo per gli appalti nella logistica

11/07/2025

Accordo Italia e Albania: istruzioni INPS per le domande di pensione

11/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy