Senza “giustificati motivi” allontanamento confermato

Pubblicato il 13 novembre 2009
Con sentenza n. 42658 depositata il 12 novembre 2009, la Cassazione ha confermato la condanna impartita dai giudici di appello nei confronti di due extracomunitari che non avevano ottemperato all'ingiunzione del Questore di lasciare il territorio nazionale.

I due imputati si erano difesi sostenendo di non essere partiti in quanto erano totalmente indigenti e dovevano provvedere alla cura dei figli nati in Italia; inoltre, vi era il rischio di essere perseguitati nel Paese di appartenenza.

Ragioni, queste, non ritenute ricomprese, da parte dei giudici di legittimità, nei “giustificati motivi” che avrebbero evitato l'estradizione.

In primo luogo, infatti, il concetto di “giustificato motivo” è sì elastico ma non tanto da ricomprendere le condizioni economiche degli extracomunitari; in secondo luogo, non erano stati evidenziati, nel caso esaminato, quei gravi motivi allo sviluppo psico fisico del minore che avrebbero autorizzato la permanenza temporanea dei genitori nel territorio italiano. Infine, l'ipotetico rischio di persecuzione nel paese di origine, per come paventato dai due, non era stato accompagnato da una richiesta di asilo o di protezione sussidiaria.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassa Forense, ecco i bandi 2026: requisiti, scadenze e novità

30/04/2026

Validità dei seminari per aggiornamento RSPP: chiarimenti dal Ministero

30/04/2026

Decreto Lavoro 2026: isopensione con anticipo a 7 anni fino al 2029

30/04/2026

CCNL Vetro industria. Tabelle retributive rinnovo 2026-2028

30/04/2026

Precompilata 2026, dichiarazione online con dati CU aggiornati

30/04/2026

Superbonus, chiarimenti sulla detraibilità delle spese del general contractor

30/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy