Senza il nome del responsabile la cartella di pagamento è viziata

Pubblicato il 31 gennaio 2011 La Ctr di Roma, con sentenza del 14 dicembre 2010 n. 257/06/2010, è ritornata ad occuparsi delle cartelle esattoriali prive dell'indicazione del funzionario responsabile del procedimento per affermare che queste sono sempre annullabili.

E' ormai famosa l’ordinanza n. 377 del 2007 della Corte Costituzionale in cui è stata affermata la nullità della cartella di pagamento priva di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento, in ossequio ai principi di trasparenza dell’attività amministrativa, di piena informazione del cittadino e della garanzia del diritto alla difesa. Per non creare buchi di gettito il legislatore si è uniformato alla decisione statuendo, però, che per i ruoli antecedenti il 2008 la mancata firma del responsabile non è causa di nullità.

Pur in presenza di tale disposizione, sono ormai molte le Corte di merito tributarie che in nome dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), sostengono l'annullabilità delle cartelle esattoriali costituite senza l'indicazione del responsabile del procedimento, sulla base dell'annullabilità del provvedimento formato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inps, nuovo manuale di classificazione previdenziale

10/10/2025

IA: dal CNDCEC la clausola contrattuale tipo per i professionisti

10/10/2025

Anomalie IVA 2023: segnalazione per la compliance

10/10/2025

Intelligenza artificiale: al via il nuovo reato di deepfake

10/10/2025

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi in vigore per aziende e professionisti

10/10/2025

Amianto e protezione dei lavoratori, cosa cambia

10/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy