Senza interruzioni la Cig in deroga che supera l’anno non rientra tra le misure anticrisi

Pubblicato il 31 luglio 2010 Nel messaggio n. 20024 del 2010 l’Inps avvisa che:

- se l’azienda ha usufruito della Cig in deroga oltre i 12 mesi con un’interruzione tra i periodi di utilizzo precedenti il 1° gennaio 2009 e quelli successivi, nel calcolo della percentuale di abbattimento si devono tenere in considerazione solo i periodi, anche non continuativi, dopo il 1° gennaio 2009;

- se l’azienda ha usufruito della Cig in deroga oltre i 12 mesi senza interruzioni, entrano nel calcolo della percentuale di abbattimento tutti i periodi di proroga, che dovranno essere sommati, poiché la sospensione non è ritenuta ascrivibile tra le misure contro la crisi generale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Visite mediche di controllo: nuove funzionalità dall'Inps

16/05/2025

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi con le deroghe Amato

16/05/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: nuovi applicativi dal 23 maggio

16/05/2025

Autoimpiego nei settori strategici in GU: doppio bonus per i giovani

16/05/2025

Ecobonus: omessa comunicazione a ENEA? La detrazione rimane

16/05/2025

Bonus investimenti 4.0 2025: modello aggiornato per prenotare il tax credit

16/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy