Senza preavviso il padre separato non può vedere il figlio

Pubblicato il 26 luglio 2010 L’inottemperanza al provvedimento del Tribunale per i minori circa l’affidamento del figlio, consistente nella violazione degli orari e dei giorni stabiliti per le visite al minore, comporta la condanna per il reato previsto dall’articolo 388 del Codice Penale.

Lo ha stabilito il tribunale di Genova con sentenza del 19 aprile 2010 trattando il caso iniziato dalla querela presentata dalla ex moglie, affidataria della prole, che lamentava come il padre del bambino si fosse presentato senza preavviso nella casa in cui viveva con il figlio. I rapporti tra genitore separato e figlio erano stati regolati dal provvedimento del giudice che aveva fissato giorni ed orari in cui il genitore non affidatario poteva vedere il bambino.

L’inosservanza di tale provvedimento, ha dichiarato il tribunale genovese, implica la violazione dell’articolo 388, c.p., che prevede una pena per la mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di minori.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inps, nuovo manuale di classificazione previdenziale

10/10/2025

IA: dal CNDCEC la clausola contrattuale tipo per i professionisti

10/10/2025

Anomalie IVA 2023: segnalazione per la compliance

10/10/2025

Intelligenza artificiale: al via il nuovo reato di deepfake

10/10/2025

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi in vigore per aziende e professionisti

10/10/2025

Amianto e protezione dei lavoratori, cosa cambia

10/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy