Separazione con addebito al marito alcoolista che interrompe la procreazione assistita

Pubblicato il 10 aprile 2015 Con sentenza n. 7132 depositata il 9 aprile, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha confermato l’addebito al marito (già disposta in primo grado ma negata in secondo) della separazione personale tra due coniugi.

L’addebito era stato richiesto, in particolare, sulla base di due aspetti: l’infertilità del marito accompagnata dalla sua unilaterale decisione di interrompere i cicli di procreazione assistita, in precedenza intrapresi con la moglie; la sua dipendenza da alcool, di cui non aveva inizialmente messo al corrente la moglie e di cui non si era liberato nonostante l’assistenza e la solidarietà della donna, una volta scopertolo.

La Corte d’Appello aveva dapprima negato detta addebitabilità, adducendo che la mancanza di continuità temporale (i fatti risalivano ad alcuni anni prima) tra le riferite condotte del marito e la decisione relativa alla separazione, portavano ad escludere la sussistenza del nesso causale.

Diversamente la Cassazione – annullando la pronuncia impugnata e  riconoscendo l’addebito a carico del marito – ha sentenziato come la Corte territoriale abbia in realtà omesso una valutazione globale della vita coniugale e della notevole incidenza su di essa, della violazione unilaterale della fiducia reciproca tra coniugi.

I giudici di merito avrebbero inoltre errato – a detta della Suprema Corte – nel considerare separatamente il profilo dell’infertilità ed interruzione del progetto procreativo e quello dell’etilismo, atteso che entrambe le condotte hanno comportato una complessiva violazione della fiducia nella lealtà dell’altro coniuge, che caratterizza la comunione materiale e spirituale di qualsiasi affectio coniugalis.

Né risulta corretta – ha poi concluso la Cassazione – la considerazione secondo cui la dipendenza da alcool sarebbe qualificabile come “grave infermità” su cui non incide affatto la volontà dell’alcoolista, essendo invece una patologia superabile esclusivamente mediante l’autodeterminazione del soggetto colpito. Anche sotto questo profilo, dunque, sussiste nel caso di specie una evidente violazione del dovere di lealtà e solidarietà tra coniugi.
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