Separazione e divorzio tramite negoziazione o Ufficiale di stato civile. Chiarimenti dall'Interno

Pubblicato il 30 aprile 2015 Con circolare n. 6 del 24 aprile 2015, il ministero dell'Interno è intervenuto a fornire chiarimenti applicativi per quanto riguarda le nuove procedure introdotte con la Legge 162/2014 di conversione del Decreto legge n. 132/2014 e che consentono ai coniugi di procedere con la separazione o lo scioglimento del matrimonio attraverso la negoziazione assistita nonché facendo richiesta congiunta dinanzi all'Ufficiale di stato civile.

Separazione presso l'Ufficiale di stato civile. Sì con i figli di uno solo e possibile previsione di assegni periodici

Innanzitutto, si rammenta che la normativa relativa alla possibilità di richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'Ufficiale dello stato civile, per espressa previsione, non si applica in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Relativamente a questo aspetto, la circolare ha inteso chiarire che l'istituto in oggetto è, comunque, applicabile nei casi in cui siano presenti figli minori di uno solo dei coniugi. Viene infatti spiegato, sul punto, che il termine “figlio ove ricorra nelle formule approvate con Decreto del ministro dell'Interno del 9 dicembre 2014, deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti.
 
Altra precisazione resa dal ministero dell'Interno, riguarda l'ambito di applicazione dell'articolo 12, comma 3, del Decreto legge n. 132/2014 che vieta espressamente che l'accordo di separazione dinanzi all'Ufficiale di stato civile possa contenere “patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali”.

Nel dettaglio, viene spiegato come, comunque, non rientri nel divieto citato la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia come assegno di mantenimento che come assegno divorzile. In tale contesto, inoltre, le parti possono richiedere, congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni, chiedendo l'attribuzione di un assegno periodico, la sua revoca o revisione quantitativa, mentre non può costituire oggetto dell'accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio, in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale.

Negoziazione per separarsi. Decorrenza del termine e no alla possibilità di un unico legale

Altro aspetto trattato dalla circolare riguarda, nell'ambito della separazione o divorzio attivati in sede di negoziazione assistita, la decorrenza del termine entro cui l'avvocato della parte deve trasmettere l'accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legge n. 132/2014.

Viene chiarito, in particolare, che il previsto termine di 10 giorni decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria.

Infine, la circolare interviene negando, sulla base del dato letterale della disposizione normativa di riferimento, la possibilità che le parti della convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, si avvalgano del medesimo avvocato.

Per quanto riguarda la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello stato civile, viene precisato come sia sufficiente che vi provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.
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