Può il giudice che ha precedentemente adottato il sequestro ex art. 20 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione partecipare al giudizio per applicare la confisca?
Secondo la Corte di cassazione sì, posto che non si configura alcuna incompatibilità.
Il provvedimento di sequestro in oggetto ha, infatti, carattere interinale e provvisorio, o destinato ad essere sostituito da una pronuncia decisoria finale e non può dirsi riferibile ad una fase antecedente ed autonoma del procedimento.
E’ sulla base di questi assunti che la Sesta sezione penale della Cassazione ha confermato l’inammissibilità di un'istanza di ricusazione ex art. 37 cod. proc. pen. presentata avverso i componenti del Collegio della Sezione autonoma delle misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria.
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