Sequestro impedisce concordato

Pubblicato il 21 dicembre 2016

In tema di concordato preventivo con cessione totale dei beni, la fattibilità giuridica del piano costituisce presupposto di ammissibilità della proposta. Ne consegue che, quando a carico della società proponente, sia stato disposto un sequestro preventivo di beni destinato, secondo il regime di cui al D.Lgs. 231/2001, alla confisca, è sempre necessario ottenere dal giudice penale la cessazione del vincolo cautelare.

In mancanza di ciò, restando sottratto al giudice della procedura concorsuale ogni potere di sindacare la legittimità del provvedimento cautelare, la proposta di concordato preventivo va senz'altro dichiarata inammissibile.

Sulla scorta di detto principio, la Corte di Cassazione, prima sezione civile – confermando quanto dedotto nel merito – ha negato l’omologazione del concordato preventivo proposto da un imprenditore, ravvisando la non fattibilità giuridica del concordato medesimo. E ciò in considerazione di un sequestro preventivo disposto in sede penale, avente ad oggetto gli stessi beni della procedura concorsuale, nel contesto di un procedimento per corruzione a carico del rappresentante legale dell’impresa proponente.

Sequestro precedente Concordato non fattibile

Appare nella specie risolutivo - secondo gli ermellini - il fatto che il sequestro sussistesse al momento della pronuncia, perché oltretutto confermato in sede penale, ove si attestava l’entità valoriale dei beni sequestrati in rapporto alle caratteristiche del piano concorsuale. E tanto basta – per la Corte, con sentenza n. 26329 del 20 dicembre 2016 - a motivare il giudizio di non fattibilità del concordato. 

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