Sequestro pensione consentito

Pubblicato il 26 ottobre 2016

Il sequestro per equivalente nei confronti di un presunto evasore, può essere disposto sul conto corrente bancario ove confluisca la sua pensione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, confermando il sequestro preventivo e per equivalente (finalizzato alla confisca) sul conto bancario di un indagato per evasione fiscale.

Respinta la censura dell’indagato, in particolare, volta a sollevare l’errata esclusione di impignorabilità dei propri trattamenti pensionistici, nonostante l’espresso divieto di cui all’art. 545 c.p.c.

Limite pignorabilità pensione Solo nel processo esecutivo

Sul punto la Cassazione, confermando quanto dedotto nel merito, ricorda che il divieto stabilito dal cit. art. 545 c.p.c. – che limita la pignorabilità ad un quinto dei trattamenti pensionistici o ad essi assimilati – riguarda il solo processo esecutivo ed è posto a tutela dell’interesse di natura pubblicistica, consistente nel garantire al pensionato adeguati mezzi per le proprie esigenze di vita. Non può invece operare al di fuori di detto processo, né soprattutto quando le somme erogate a titolo di pensione siano state (nella specie, da tempo imprecisato) già corrisposte all'avente diritto e si trovino confuse con il suo restante patrimonio.

Ora nel caso di specie – conclude la Corte con sentenza n. 44912 del 25 ottobre 2016 – la sollevata deduzione circa l’impignorabilità della pensione risulta del tutto generica, avendo perso, la somma corrisposta all'indagato, a seguito dell’accredito nel suo conto corrente bancario, l’invocata natura di trattamento pensionistico.

 

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