Sequestro preventivo, adempimenti fiscali dell'amministratore giudiziale

Pubblicato il 04 settembre 2024

La risoluzione n. 45 dell'Agenzia delle Entrate, emessa il 2 settembre 2024, chiarisce gli obblighi fiscali relativi al sequestro preventivo in ambito penale, con un focus specifico sugli obblighi dichiarativi e di versamento dell'amministratore giudiziale, come delineato anche in precedenti documenti di prassi ufficiali (tra cui la risoluzione n. 70/2020 e alcune risposte del 2021).

La risoluzione è emersa in seguito alle modifiche apportate al quadro normativo, in particolare con il Decreto Legislativo n. 150/2022, che ha modificato le disposizioni relative alla nomina e agli obblighi dell'amministratore giudiziario nei sequestri penali, specificando che continuano ad applicarsi le norme del Codice delle leggi antimafia solo per aspetti specifici, come la nomina e la revoca dell'amministratore, i suoi compiti e gli obblighi relativi alla gestione dei beni sequestrati.

Obblighi fiscali e dichiarativi dell'amministratore giudiziario nel sequestro preventivo

Con la risoluzione n. 45 del 2 settembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel contesto del sequestro preventivo, gli obblighi fiscali e dichiarativi sono a carico dell'amministratore giudiziario. Di conseguenza, la disposizione prevista dall'articolo 51 del D.Lgs. 159/2011, cosiddetto “Codice antimafia”, resta applicabile, in conformità con la prassi precedente, a tutte le forme di sequestro penale.

Questi chiarimenti si sono resi necessari in seguito alle modifiche normative intervenute nel tempo, culminate nelle variazioni introdotte dal D.Lgs. 150/2022.

Nello specifico, l'articolo 51 del Codice antimafia, riguardante il regime fiscale e gli oneri economici, stabilisce che durante il sequestro e la confisca di beni immobili, fino alla loro assegnazione o destinazione, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi legati alla proprietà o al possesso di tali immobili.

Inoltre, gli atti e i contratti relativi a questi beni sono esenti da imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo. Durante il sequestro, i redditi prodotti dai beni immobili, sia in Italia che all'estero, non sono rilevanti per la determinazione delle imposte sui redditi. Se la confisca viene revocata, l'amministratore giudiziario deve informare l'Agenzia delle Entrate e gli enti competenti per la liquidazione delle imposte dovute al proprietario al quale i beni vengono restituiti.

La conclusione dell'Agenzia delle Entrate, sintetizzata nella risoluzione n. 45/E, conferma che, in presenza di sequestro o confisca non definitiva, è prevista la sospensione del versamento di imposte, tasse e tributi legati alla titolarità o al possesso di beni immobili.

Tuttavia, anche per quanto concerne i beni immobili, l'amministratore giudiziario rimane responsabile degli altri obblighi fiscali, inclusi quelli dichiarativi, durante la durata dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.

Gli atti e contratti relativi agli immobili sequestrati sono esenti da imposte di registro, ipotecarie e catastali, mentre i redditi prodotti da tali beni non rilevano ai fini della determinazione del reddito imponibile durante il sequestro.

È comunque obbligatorio dichiarare tali redditi, in modo che, in caso di revoca del sequestro, l'Amministrazione finanziaria possa procedere con la liquidazione delle imposte dovute. L'amministratore giudiziario ha anche l'onere di notificare la revoca alle autorità competenti.

Sul piano dichiarativo, egli deve presentare le dichiarazioni fiscali intestate al defunto, con l'inserimento dei propri dati come dichiarante e barrando la casella specifica relativa alla rappresentanza per i beni sequestrati, come indicato nelle risposte n. 276 e 496 del 2021 e nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2024.

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