Sequestro solo sul corpo del reato o sui beni pertinenti

Pubblicato il 02 febbraio 2011 La Corte di cassazione , con sentenza n. 3692 del 1° febbraio 2011, ha ribaltato la decisione con cui il Tribunale delle libertà di Pordenone aveva ritenuto legittima una perquisizione effettuata presso lo studio di un avvocato alla presenza di un rappresentante dell'Ordine, perquisizione che aveva avuto ad oggetto anche del materiale informatico che non era attinente, a detta del legale, all'inchiesta.

Condivisibile, per la Corte di legittimità, la tesi difensiva del legale secondo cui il tribunale avrebbe dovuto indicare e perciò valutare quali fossero i corpi di reato o le cose pertinenti al reato per finalità probatorie. Per contro, i giudici avevano mantenuto indiscriminatamente il vincolo del sequestro di cose legittimamente detenute dall'indagato “confondendo la pertinenza con la ravvisabilità del reato (fumus) e la modalità di perquisizione per l'effetto di sequestro, che concerne solo le cose connesse alla notizia al reato per cui si procede, salvo che quelle rinvenute per sé ne offrano una propria (si pensi ad armi e stupefacenti)”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy