Sequestro solo sul corpo del reato o sui beni pertinenti

Pubblicato il 02 febbraio 2011 La Corte di cassazione , con sentenza n. 3692 del 1° febbraio 2011, ha ribaltato la decisione con cui il Tribunale delle libertà di Pordenone aveva ritenuto legittima una perquisizione effettuata presso lo studio di un avvocato alla presenza di un rappresentante dell'Ordine, perquisizione che aveva avuto ad oggetto anche del materiale informatico che non era attinente, a detta del legale, all'inchiesta.

Condivisibile, per la Corte di legittimità, la tesi difensiva del legale secondo cui il tribunale avrebbe dovuto indicare e perciò valutare quali fossero i corpi di reato o le cose pertinenti al reato per finalità probatorie. Per contro, i giudici avevano mantenuto indiscriminatamente il vincolo del sequestro di cose legittimamente detenute dall'indagato “confondendo la pertinenza con la ravvisabilità del reato (fumus) e la modalità di perquisizione per l'effetto di sequestro, che concerne solo le cose connesse alla notizia al reato per cui si procede, salvo che quelle rinvenute per sé ne offrano una propria (si pensi ad armi e stupefacenti)”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy