Servitù attiva: trasferita col fondo dominante anche se ignorata dall’acquirente

Pubblicato il 13 novembre 2019

La servitù attiva, come diritto accessorio, si trasferisce necessariamente all'avente causa dell'originario titolare del fondo dominante con il trasferimento di quest'ultimo.

Questo, senza che a tal fine sia necessaria la trascrizione e senza che occorra una manifestazione di volontà contrattuale ad hoc (quale una specifica clausola contenuta nell'atto di trasferimento del fondo), e perfino nel caso che l'acquirente ne ignori l'esistenza.

E’ il principio di diritto richiamato dalla Corte di cassazione, nel testo dell'ordinanza n. 29224 del 12 novembre 2019, pronunciata in un giudizio che atteneva all'invocabilità della servitù, contro l'originario titolare del fondo servente, da parte dell'avente causa dell'originario titolare del fondo dominante.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy