Servizi di pagamento. Recepita la Direttiva PSD2

Pubblicato il 27 maggio 2020

E’ stato pubblicato ieri, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto legislativo n. 36 dell’8 aprile 2020, introduttivo di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (direttiva cosiddetta “PSD2 - Payment services directive 2”).

Le nuove previsioni sono volte anche all’adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015, concernente le commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Norme nazionali allineate alla direttiva PSD2: diritto di regresso e sanzioni

Tra le novità, si segnala l'introduzione di un diritto di regresso nel caso in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’operazione.

Alla luce delle nuove norme, il secondo prestatore di pagamento - coinvolto o interposto - sarà tenuto a risarcire il primo in caso di perdite o di importi versati per operazioni di pagamento non autorizzate e in caso di mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento.

Prevista, inoltre, una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente.

Novità anche in ordine alle sanzioni in materia di commissioni interbancarie.

In primo luogo, è disposta l’inclusione, nell’elenco delle fattispecie sanzionabili, dei casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori, compresi gli obblighi relativi alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta di pagamento.

Per le violazioni più gravi, potrà essere applicata, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, la sanzione amministrativa pecuniaria da 30mila euro a 5milioni di euro ovvero fino al 10% del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni euro e il fatturato è disponibile e determinabile.

E’ quindi disposto un ampliamento dell’ambito di applicazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria anche a quelle relative all’inosservanza del regolamento sui costi dei servizi interbancari.

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