Servizi pubblici, ricorso al Tar

Pubblicato il 02 settembre 2008

Con una sentenza del 27 agosto, la n. 21765, la suprema Corte ha statuito che, per ottenere il risarcimento del danno provocato dai gestori di pubblici sevizi, i consumatori dovranno rivolgersi al tribunale amministrativo e non al giudice di pace. Il procedimento amministrativo, molto più dispendioso per i consumatori, dovrà quindi essere attivato sia per chiedere l'annullamento degli atti che per il risarcimento del danno, contrattuale ed extracontrattuale, provocato dal gestore. Infatti, precisa la Corte, in quest'ultimo caso, non sussistendo una delle ipotesi di esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo, deve trovare applicazione l'art. 35 del Dlgs n. 80 del 1998. La Cassazione ha così accolto il ricorso sulla giurisdizione presentato dal gestore del servizio di elettricità contro la decisione del Giudice di Pace, confermata, in secondo grado, dal Tribunale di Catanzaro.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy