Servizi sanitari resi dalle farmacie con esenzione Iva limitata

Pubblicato il 13 maggio 2017

Le moderne farmacie sono luoghi dove non ci si limita più alla semplice somministrazione di farmaci. Per far chiarezza, quindi, soprattutto su alcuni dei servizi sanitari resi dalle farmacie, con particolare riferimento al relativo regime Iva e all’assolvimento degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60 del 12 maggio 2017.

L'intervento dell'Agenzia si è reso necessario per chiarire alcuni dubbi sorti in seguito ad alcune risposte date in passato ad interpelli individuali, che erano state rese pubbliche e che affermavano l’obbligo di emettere fattura per i servizi sanitari.

Per fare chiarezza sul punto, Federfarma ha formulato un quesito di consulenza giuridica a cui l’Agenzia delle Entrate ha dato una risposta analitica.

Regime Iva, esenzione ex articolo 10 comma 1, n. 18) del Dpr 633/72

Con specifico riferimento al regime Iva, la risoluzione n. 60/E/2017 precisa che l’esenzione ex articolo 10 è subordinata al duplice requisito della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all’esercizio della professione).

Si tratta di due requisiti cumulativi tra loro. Pertanto, il venir meno di uno dei due requisiti comporta il venir meno anche dell’esenzione Iva.

Alla luce di tale premessa, l'Agenzia chiarisce ora quanto segue:

mentre per le attività che si riferiscono rispettivamente alle prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari e alle prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, le disposizioni vigenti consentono di rinvenire entrambi i requisiti menzionati e, quindi, vi sarà esenzione da Iva, altrettanto non può dirsi per quelle sub b).

Riguardo, infatti proprio alle “Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo”, chiarisce l'Agenzia che se queste sono effettuate dal paziente senza l'ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo previsto dal citato articolo 10 del Dpr 633/1972 e non vi potrebbe essere esenzione Iva.

Per quanto riguarda, infine, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi, la risoluzione n. 60/E/2017 indica le prestazioni che possono essere documentate mediante scontrino fiscale recante la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario (scontrino “parlante”).

Ciò in quanto, i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia all’interno dei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima.

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