Sezioni Unite Cassazione sull'illecita concorrenza con minaccia o violenza

Pubblicato il 29 aprile 2020

Le Sezioni Unite penali di Cassazione hanno delineato i contorni del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Perché possa dirsi integrato il delitto di specie – hanno precisato - occorre che siano commessi atti di concorrenza nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva, connotati da una violenza e una minaccia idonea a contrastare o ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente.

Ai giudici del Massimo Collegio di legittimità è stato chiesto se, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 513 bis c.p., fosse necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, fosse sufficiente anche il solo compimento di atti di violenza o minaccia comunque idonei a contrastare od ostacolare l’altrui libertà di concorrenza.

La questione in oggetto è stata rimessa alle SS.UU. dalla Terza sezione penale della Cassazione, nell’ambito di un procedimento penale a carico di due imputati a cui era stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza.

Agli stessi, nel dettaglio, era stato ascritto di aver minacciato un dipendente di una ditta individuale, operante nello stesso settore dei due, invitato ad allontanarsi dalla “loro zona”, nonché di aver cagionato a quest’ultimo, a seguito di calci e pugni, lesioni personali giudicate guaribili in tre giorni.

Reato se si ostacola la libertà dell’impresa concorrente

Con la sentenza n. 13178 depositata ieri, 28 aprile 2020, le Sezioni unite penali hanno risolto la questione loro sottoposta formulando apposito principio di diritto.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 513 bis del Codice penale – si legge nelle conclusioni della corposa decisione – “è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare e ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente”.

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