Sezioni Unite: confisca per equivalente senza applicazione retroattiva

Pubblicato il 03 ottobre 2022

La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. è applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell'art. 322-ter cod. pen., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis, le parole "o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen."?

Secondo le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione no, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale, soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 della Costituzione.

E' quanto si legge nella nota di informazione provvisoria n. 15 del 29 settembre 2022 con cui le SS.UU. hanno anticipato la soluzione adottata rispetto al quesito loro rimesso dalla Terza sezione penale con ordinanza n. 15229/2022, concernente il segmento temporale di possibile applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., questione in ordine alla quale era stata evidenziata la presenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità.

Il novellato art. 578-bis cod. proc. pen. prevede, espressamente, che: "Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato".

Esso, di fatto, consente il mantenimento della confisca anche nelle ipotesi in cui venga dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia.

Questione controversa

Secondo un primo orientamento, tale disposizione consentirebbe la confisca per equivalente anche in caso di sentenza di prescrizione del reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per altro indirizzo, invece, l'articolo in esame sarebbe applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis D. Lgs. n. 74/2000, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori alla sua entrata, atteso il suo carattere afflittivo.

La nota provvisoria anticipa la soluzione della Suprema corte, in attesa del deposito della relativa decisione.

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