Sezioni Unite. Si alla confisca anche se il reato è prescritto

Pubblicato il 22 luglio 2015

Il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, ex art. 240 secondo comma n. 1 c.p., la confisca del prezzo del reato e, ex art. 322 ter c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre che si tratti di una confisca diretta e che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito rimanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilitò dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare, per l'appunto, come profitto o prezzo del reato.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, con sentenza n. 31617 depositata il 21 luglio 2015, rigettando il ricorso di un imputato per il reato di cui all'art. 319 c.p., secondo cui – tra gli altri motivi di doglianza – non avrebbe dovuto disporsi la confisca nei suoi confronti, essendo stato dichiarato estinto per prescrizione il reato ad esso contestato.

La sezione assegnataria del presente ricorso, rimetteva la questione alle Sezioni Unite, cui chiedeva espressamente di stabilire se – ed eventualmente entro quali limiti – potesse essere disposta la misura ablatoria della confisca del prezzo o del profitto di un reato, anche nel caso il processo si fosse concluso (come nell'ipotesi di specie) con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione.

Sul punto le Sezioni Unite, dopo ampia disamina sull'argomento, sono giunte alla conclusione per cui, dovendosi escludere che la confisca si atteggi alla stregua di una pena, la stessa non presuppone un giudicato formale di condanna, quale unica fonte idonea a fungere da "titolo esecutivo (in tal senso, le richiamate pronunce della Corte Edu).

Perchè l'intervento della prescrizione consenta il mentenimento della confisca, è comunque necessario che detta prescrizionie si riveli quale formula terminativa di un giudizio in punto di responsabilità, che confermi la "preesistente" (e necessaria) pronuncia di condanna.

Le Sezioni Unite condividono dunque le significative aperture delle recenti pronunce (soprattutto comunitarie), secondo cui il testo dell'art. 240 c.p. non preclude, ai fini della confisca del prezzo o profitto del reato, una evocazione del concetto di condanna in senso sostanziale, ove ad essa consegua la declaratoria di prescrizione. E', infatti, proprio la natura di tale causa estintiva, a postulare la non dissoluzione degli accertamenti sino ad allora compiuti e sulla cui base la sentenza di condanna è stata pronunciata.  

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