Sezioni Unite su nuova procedibilità a querela per reati ante riforma

Pubblicato il 10 settembre 2018

Le Sezioni Unite penali di Cassazione, con sentenza n. 40150 del 7 settembre 2018, hanno fornito alcune importanti indicazioni per quel che concerne l’applicabilità delle nuove previsioni di cui al Decreto legislativo n. 36/2018, introduttivo della perseguibilità a querela di parte per determinati reati, applicabile anche a quelli commessi in epoca anteriore alla riforma.

Appropriazione indebita aggravata, ora procedibile a querela di parte

In particolare, gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato da un uomo, contro la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sua penale responsabilità in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata.

Al ricorrente, nella qualità di datore di lavoro della parte offesa, era stato addebitato di essersi appropriato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, delle somme dovute alla lavoratrice a titolo di indennità di maternità, omettendo il versamento delle stesse. La contestazione includeva l’aggravante dell'avere commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazione d'opera, ciò che rendeva il reato, ai sensi dell'articolo 646, terzo comma, del Codice penale, allora vigente, procedibile di ufficio.

Il ricorso, dietro segnalazione del Coordinatore dell'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi penali, è stato assegnato alle Sezioni Unite, posto che riguardava due questioni giuridiche ritenute di particolare rilevanza, relative all'entrata in vigore del citato Decreto legislativo n. 36/2018, recante disposizioni, come detto, di modifica della disciplina del regime di perseguibilità, stabilendo la procedibilità a querela di alcuni reati originariamente rilevabili d'ufficio, tra i quali quello contestato al ricorrente.

In detto contesto, era stato evidenziato che la novella legislativa era destinata ad operare, ai sensi della disciplina transitoria fissata dall'articolo 12 del decreto, anche in relazione ai reati commessi prima della entrata in vigore dello stesso.

Disciplina transitoria

Si rammenta, sul punto, che, ai sensi di quest'ultima disposizione, per i reati diventati perseguibili a querela commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, il termine per la presentazione della stessa decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Se, invece, è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, è tenuto ad informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Ricorso inammissibile. Niente avviso a persona offesa 

L’opportunità della rimessione alle Sezioni Unite si giustificava dalla necessità, in primo luogo, di chiarire se l'avviso alla persona offesa dovesse essere dato in relazione ai ricorsi inammissibili, ai quali la giurisprudenza non riconosce l'inidoneità alla costituzione di un valido rapporto processuale e che quindi reputa insensibili ad una serie di eventi processuali successivi.

Sul punto, i giudici di legittimità hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, a fronte di un ricorso inammissibile, non è necessario dare, alla persona offesa, l’avviso previsto dall’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2018 per l’eventuale esercizio del diritto di querela.

Prescrizione non viene sospesa nel periodo transitorio 

Il secondo quesito sottoposto alle Sezioni Unite - relativo, invece, ai casi in cui la procedura per la informativa alla persona offesa deve essere espletata - chiedeva di chiarire se fosse possibile o meno che nel tempo necessario a dare attuazione alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 12 del Decreto legislativo n. 36 del 2018 (ossia durante i novanta giorni decorrenti dall’avviso alla persona offesa, ai sensi dell’articolo 12 D. Lgs. citato), operasse la sospensione del termine di prescrizione.

Anche a questo quesito la Suprema corte ha dato risposta negativa, affermando, in particolare, il principio di diritto secondo cui, nel periodo interessato, il corso della prescrizione non resta sospeso.

Per le Sezioni Unite, infatti, l'impiego di un termine per l'informativa alla persona offesa e per consentirle di esprimersi nel trimestre successivo, con la possibilità di far proseguire il processo pendente, non può certamente gravare sull'imputato, sterilizzando sine die il corso della prescrizione.

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