Opposizione a esecuzione e sopravvenuto annullamento del titolo

Pubblicato il 22 settembre 2021

Cosa accade in caso di sopravvenuto annullamento del titolo esecutivo non definitivo in pendenza di giudizio di opposizione all'esecuzione?

Quale decisione va adottata e quali sono le conseguenti ricadute in ordine alla liquidazione delle spese di lite?

E ancora: qual è il giudice competente a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni provocati da un'esecuzione intrapresa in difetto della normale prudenza?

Sono questi gli interrogativi a cui hanno dato risposta le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 25478 del 21 settembre 2021, nel risolvere due diverse questioni loro rimesse.

Opposizione a esecuzione: cessazione della materia del contendere se il titolo è annullato

Le SSUU, in primo luogo, hanno sciolto il contrasto esistente nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, in ordine alla rilevanza della caducazione del titolo esecutivo giudiziale in corso di giudizio di opposizione all'esecuzione forzata intrapresa sulla base di tale titolo.

Questa la soluzione del Supremo Collegio: la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione - nella specie, si trattava di un’ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello - determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Il giudice di tale opposizione, ciò posto, è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione.

Esecuzione non prudente in forza di titolo non definitivo. Giudice competente?

La seconda questione rimessa aveva ad oggetto l'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., riguardo al quale è stato chiesto di individuare quale sia il giudice competente a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni provocati da un'esecuzione intrapresa in difetto della normale prudenza in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, e, quindi, quale sia la sede naturale per proporre tale domanda.

Per gli Ermellini, la predetta istanza deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, nel caso quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale.

In quest'ultima ipotesi, invece, la domanda va posta al giudice dell'opposizione all'esecuzione e, solo laddove sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all'esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo.

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