Sgravi contributivi. Punite le dichiarazioni inesatte del datore di lavoro

Pubblicato il 09 aprile 2011 Importantissimo il chiarimento offerto dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8068/2011 depositata in data 8 aprile, circa la ripetizione delle agevolazioni contributive nei casi in cui viene meno il titolo.

La Suprema corte riconosce che se il datore di lavoro dichiara lo svolgimento di un’attività imprenditoriale diversa da quella effettivamente svolta, possono venir meno gli sgravi contributivi previsti dalla legge e l’Istituto previdenziale può decidere di revocare tali vantaggi con effetto retroattivo. La condizione della revoca dello sgravio è dunque, l’errore del datore di lavoro e il conseguente inesatto inquadramento contributivo. Per la Corte, infatti, è “la natura dell’attività d’impresa a determinare l’inquadramento, non potendosi attribuire rilevanza agli atti di inquadramento dell’Istituto, aventi carattere puramente ricognitivo”.
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