Pubblicata l’attesa circolare Inps in merito allo sgravio contributivo riconosciuto alle imprese che applicano contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015.
La circolare n. 143 del 14 novembre 2025 chiarisce infatti modalità, limiti e condizioni per il recupero delle riduzioni contributive finanziate con le risorse stanziate per l’anno 2024, inserendosi in un contesto normativo stratificato che nel corso degli anni ha ridefinito le regole di accesso allo sgravio e i criteri di calcolo delle riduzioni contributive legate ai contratti di solidarietà difensivi.
L’Istituto illustra dunque le modalità operative per il recupero dello sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà stipulati o in corso entro il 30 novembre 2024, chiarendo in particolare:
Prima di entrare nel merito, un breve quadro riassuntivo sull’impianto normativo sotteso allo sgravio contributivo per contratti di solidarietà.
Decreto legislativo n. 148/2015
Il decreto legislativo n. 148/2015 ha riformato la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, introducendo una regolamentazione organica dei contratti di solidarietà difensivi.
L’articolo 21, comma 1, lettera c), individua infatti la tipologia di contratti di solidarietà la cui stipula dà la possibilità di accedere allo sgravio contributivo. Il decreto ha inoltre coordinato la disciplina con le prestazioni di CIGS, stabilendo modalità e limiti di intervento.
Decreto legge n. 510/1996
Il D.L. n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996, ha introdotto lo sgravio contributivo oggetto della circolare: l’articolo 6 prevede una riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro pari al 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario superiore al 20%. La misura è concessa entro un limite massimo di durata pari a ventiquattro mesi in un quinquennio mobile e nel limite degli stanziamenti annuali disponibili.
Decreti interministeriali
La circolare fa riferimento a diversi decreti interministeriali che hanno disciplinato negli anni i criteri di accesso allo sgravio.
Entrando nel merito, la circolare n. 143/2025 definisce con precisione quali imprese possono accedere alla riduzione contributiva, quale durata massima è riconosciuta e in che misura il beneficio può essere applicato.
Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è dunque destinato alle imprese che rispettano condizioni specifiche legate alla stipula o alla vigenza dei contratti di solidarietà.
Secondo la circolare, per l’anno 2024 possono accedere all’agevolazione due categorie principali di datori di lavoro.
Il riconoscimento effettivo dello sgravio dipende tuttavia dalla presenza di un decreto direttoriale di ammissione emanato dal ministero del lavoro: solo le imprese inserite nell’elenco riportato nell’allegato 1 della circolare possono dunque procedere al conguaglio immediato dello sgravio.
Viceversa, le imprese ammesse ma non incluse nell’allegato dovranno attendere indicazioni successive per poter effettuare le operazioni di conguaglio.
La selezione delle imprese beneficiarie tiene conto della disponibilità delle risorse stanziate per l’anno 2024 e dell’onere effettivo calcolato sulla base dei flussi Uniemens relativi ai lavoratori coinvolti nella riduzione dell’orario di lavoro.
Il beneficio può essere riconosciuto per l’intera durata del contratto di solidarietà, ma nel rispetto di un limite massimo che non può essere superato, vale a dire ventiquattro mesi all’interno di un quinquennio mobile.
Ciò significa che l’impresa non può usufruire dello sgravio oltre il limite complessivo di ventiquattro mesi nell’arco dei cinque anni precedenti l’ultima richiesta di agevolazione, anche se nel medesimo periodo sono stati stipulati più contratti di solidarietà.
Lo sgravio si applica esclusivamente ai periodi del contratto per i quali risultano soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla normativa, tra cui:
La circolare chiarisce inoltre che l’Inps può procedere alla quantificazione dell’onere solo per periodi per i quali siano già stati elaborati i flussi Uniemens, poiché è necessario verificare sia le retribuzioni imponibili sia la contribuzione complessivamente dovuta e la parte eventualmente conguagliata tramite CIGS.
Per consentire un’applicazione uniforme della misura, la circolare stabilisce dunque anche i termini entro i quali le imprese autorizzate devono effettuare i conguagli: questi devono essere completati entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, salvo il caso delle imprese cessate o sospese, per le quali è prevista invece la procedura delle regolarizzazioni contributive relative all’ultimo mese di attività.
Il beneficio consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro riferiti ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Lo sgravio si applica esclusivamente ai contributi obbligatori che rientrano nel perimetro della normativa, mentre sono esclusi dalla riduzione alcuni contributi specifici che non possono essere oggetto di sgravio. Tra i principali contributi esclusi rientrano:
Per ogni mese di riferimento, la riduzione deve essere calcolata tenendo conto della contribuzione effettivamente maturata in relazione all’orario svolto dal lavoratore, e applicata esclusivamente se sono soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa. La riduzione si applica quindi in modo puntuale, sulla base dei dati dichiarati nei flussi Uniemens.
Un aspetto rilevante della circolare riguarda la cumulabilità: sebbene in linea generale, infatti, lo sgravio non sia cumulabile con altre agevolazioni contributive, la circolare conferma la possibilità di cumulo con Decontribuzione Sud e Decontribuzione Sud PMI a condizione che lo sgravio del 35% venga calcolato sulla contribuzione residua, ovvero sulla quota non già oggetto di esonero.
Il primo livello di verifica è condotto dalla direzione generale degli ammortizzatori sociali del ministero del lavoro, struttura che esamina le istanze presentate dalle imprese attraverso l’applicativo dedicato e valuta la presenza dei requisiti previsti dai decreti interministeriali che regolano lo sgravio contributivo. La verifica ministeriale riguarda principalmente:
Al termine dell’istruttoria, il ministero emette il decreto direttoriale di ammissione che definisce l’importo massimo del beneficio riconosciuto all’impresa, importo oltre il quale non possono essere conguagliate somme anche se la contribuzione teorica derivante dal contratto di solidarietà fosse superiore.
Una volta emesso il decreto direttoriale, l’Inps avvia la fase di verifica tecnica sui dati trasmessi dai datori di lavoro tramite i flussi Uniemens, verificando in particolare:
La verifica relativa alla CIGS è particolarmente importante: l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015 stabilisce infatti che le integrazioni salariali anticipate dalle imprese devono essere conguagliate entro sei mesi dalla scadenza del periodo di paga in corso alla fine della concessione. Il mancato rispetto di questo termine comporta quindi la decadenza dal diritto al conguaglio e, di conseguenza, incide sulla misura dello sgravio contributivo.
NOTA BENE: l’Inps procede al calcolo del beneficio solo per i periodi in cui sono stati acquisiti e validati i flussi Uniemens, garantendo così una determinazione puntuale e corretta della contribuzione agevolabile.
La circolare stabilisce che lo sgravio può essere recuperato esclusivamente dalle imprese indicate nell’allegato 1, che raccoglie i soggetti per i quali i periodi di CIGS risultano conclusi entro il 31 marzo 2025. Solo queste imprese possono dunque procedere immediatamente all’esposizione dello sgravio nel flusso Uniemens, utilizzando il codice causale “L972” e indicando le somme a credito.
Le imprese già ammesse dai decreti direttoriali ma non presenti nell’allegato 1 dovranno attendere una comunicazione successiva, che verrà emessa nei momenti in cui saranno completate le verifiche sui loro periodi di CIGS e sugli elementi dichiarati nei flussi contributivi.
Inoltre, la circolare stabilisce un termine perentorio per l’effettuazione dei conguagli: essi devono essere completati entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare. Le imprese cessate o sospese devono invece utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive relative all’ultimo mese di attività.
Lo sgravio contributivo pari al 35% si applica esclusivamente, come detto, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro relativa ai lavoratori che, nel mese di riferimento, hanno avuto una riduzione dell’orario superiore al 20%. L’obbligazione contributiva si determina alla scadenza del periodo di paga, di conseguenza il beneficio si applica in relazione ai dati dichiarati per quel mese nel flusso Uniemens.
Il calcolo deve considerare:
Per ogni mese, l’impresa può conguagliare solo le somme effettivamente spettanti e non può in alcun caso superare il limite massimo indicato nel decreto di ammissione.
La fruizione dello sgravio è subordinata al rispetto di una serie di condizioni essenziali.
L’inosservanza di uno solo di questi elementi può compromettere la possibilità di fruire dell’agevolazione.
Non tutti i contributi a carico del datore di lavoro possono beneficiare dello sgravio. La normativa individua una serie di voci escluse per le quali non è ammessa la riduzione del 35%. La circolare ripropone l’elenco dei contributi esclusi, fornendo un riferimento chiaro per la compilazione corretta dei flussi Uniemens.
Contributo 0,30% formazione (L. 845/1978)
Il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento della formazione professionale, non rientra tra quelli oggetto di sgravio. Le imprese devono quindi calcolare e versare interamente lo 0,30% della retribuzione imponibile.
Contributi di solidarietà
Sono esclusi dalla riduzione:
Si tratta di contributi aventi una funzione differente rispetto alla contribuzione previdenziale ordinaria, pertanto non rientrano nel perimetro della misura agevolativa.
Fondi bilaterali e Fondo TFR
La riduzione non può applicarsi ai contributi dovuti:
Tali contributi sono espressamente esclusi dallo sgravio e devono essere considerati nella contribuzione residua obbligatoria.
In via generale, lo sgravio contributivo disciplinato dall’articolo 6 del decreto legge n. 510/1996 è incompatibile con altri benefici contributivi riferiti ai medesimi lavoratori e agli stessi periodi.
Questo principio è stato infatti ribadito in numerosi documenti interpretativi in cui l’Inps ha affermato che l’impresa non può cumulare riduzioni contributive di natura diversa se entrambe incidono sul medesimo contributo datoriale.
La motivazione risiede nella finalità della norma: evitare una duplicazione di benefici che comporterebbe un abbattimento eccessivo della contribuzione stessa, con possibili distorsioni sia sul piano giuridico che finanziario. Pertanto, in assenza di una norma speciale che autorizzi espressamente il cumulo, l’agevolazione per i contratti di solidarietà rimane non cumulabile con altri regimi di esonero vigenti.
Cumulabilità con la Decontribuzione Sud
La circolare conferma tuttavia una rilevante eccezione alla regola di incompatibilità: lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è cumulabile con la Decontribuzione Sud introdotta dall’articolo 27, comma 1, del decreto legge n. 104/2020.
In questo caso, l’impresa può applicare dunque entrambi i benefici per gli stessi lavoratori, a condizione che siano rispettate le seguenti regole operative:
Questa possibilità consente quindi alle aziende ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di ottenere un abbattimento maggiore del costo del lavoro, favorendo interventi che promuovono la continuità occupazionale nelle aree economicamente più deboli del Paese.
Cumulabilità con Decontribuzione Sud PMI
La seconda eccezione riguarda la Decontribuzione Sud PMI, l’ulteriore sgravio introdotto dall’articolo 1, commi da 406 a 412, della legge n. 207/2024: anche in questo caso è ammesso il cumulo, ma alle stesse condizioni della Decontribuzione Sud tradizionale.
NOTA BENE: il beneficio per i contratti di solidarietà deve essere calcolato solo sui contributi rimasti dopo l’applicazione dell’esonero spettante alle PMI, garantendo così il rispetto dei limiti di cumulabilità previsti dal quadro normativo nazionale ed europeo.
La circolare stabilisce che, una volta accertati i presupposti previsti dalla normativa, la Sede Inps deve attribuire alla posizione contributiva aziendale il codice di autorizzazione “1W”, che indica: “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
Per ottenere l’attribuzione del codice di autorizzazione, le imprese devono presentare:
Una volta verificata la documentazione, la struttura Inps procede con l’attribuzione del codice “1W” e informa l’azienda circa la possibilità di eseguire i conguagli secondo le modalità illustrate dalla circolare.
All’interno della sezione <DenunciaAziendale>, nella parte dedicata a <AltrePartiteACredito>, l’impresa deve indicare:
Questa modalità permette all’Inps di registrare automaticamente lo sgravio nella posizione contributiva dell’impresa, garantendo la compensazione nei confronti dei contributi dovuti per il mese di riferimento.
Codice causale “L972”
La circolare istituisce il nuovo codice causale “L972”, che identifica: “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), del d.lgs. 148/2015 – anno 2024”.
Il codice deve essere utilizzato esclusivamente dalle imprese indicate nell’allegato 1, per i mesi autorizzati dalla circolare. È fondamentale indicare correttamente il codice per evitare scarti nella trasmissione del flusso.
Indicazione delle somme a credito
Nell’elemento <SommeACredito>, l’impresa deve indicare l’importo corrispondente alla riduzione del 35% calcolata sui contributi datoriali dovuti per ciascun lavoratore coinvolto nella riduzione dell’orario, per i mesi autorizzati.
L’importo deve rispettare due limiti fondamentali:
Un’indicazione non corretta delle somme può comportare la necessità di rettificare o annullare il flusso trasmesso.
La circolare stabilisce che le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, quindi entro il 16 febbraio 2026.
Si tratta di un termine perentorio, che le imprese devono rispettare per evitare la decadenza dal diritto al recupero delle somme. Le aziende sono quindi chiamate a programmare tempestivamente i controlli e la compilazione dei flussi, così da evitare interferenze con gli adempimenti mensili ordinari.
Imprese cessate o sospese
Le imprese che hanno cessato l’attività o che risultano sospese non possono utilizzare il flusso Uniemens ordinario: in tali casi, è necessario infatti ricorrere alla procedura di regolarizzazione contributiva (Uniemens/VIG) relativa all’ultimo mese di attività.
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Cumulabilità con Decontribuzione Sud |
Lo sgravio del 35% può essere applicato sulla contribuzione residua dopo l’esonero. |
Ammesso |
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Cumulabilità con Decontribuzione Sud PMI |
Cumulo consentito con le stesse regole della Decontribuzione Sud tradizionale. |
Ammesso |
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Cumulo con altri esoneri contributivi |
In linea generale non è possibile cumulare lo sgravio con altri benefici contributivi. |
Escluso |
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Contributo 0,30% formazione (L. 845/1978) |
Contributo destinato ai fondi per la formazione professionale. |
Escluso dallo sgravio |
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Contributi di solidarietà previdenza complementare |
Contributo applicato sui versamenti destinati ai fondi pensione complementari. |
Escluso dallo sgravio |
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Contributi di solidarietà fondi sanitari integrativi |
Contributi applicati ai versamenti destinati all’assistenza sanitaria integrativa. |
Escluso dallo sgravio |
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Contributi di solidarietà settore spettacolo |
Contributi previsti dal d.lgs. n. 182/1997 per i lavoratori dello spettacolo. |
Escluso dallo sgravio |
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Fondi bilaterali ex art. 33 d.lgs. 148/2015 |
Include fondi di sostegno come Trasporto Aereo e Telecomunicazioni. |
Escluso dallo sgravio |
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Fondo TFR (art. 2120 c.c. – L. 296/2006) |
Contributo per il fondo che gestisce il trattamento di fine rapporto. |
Escluso dallo sgravio |
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