Sgravio contributivo Contratti di solidarietà

Pubblicato il 11 maggio 2016

L'Inps, con circolare n. 77 del 10 maggio 2016, fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive legate ai contratti di solidarietà che, sulla base dei decreti adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fruiscono degli sgravi contributivi previsti dall’art. 6, del D.L. n. 519/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2015.

Inoltre, a seguito dell'esito degli accertamenti circa la sussistenza delle risorse finanziarie, comunica le istruzioni per il conguaglio degli sgravi contributivi a valere sulle somme residue del 2014.

Codice di autorizzazione "1W”

Sono i datori di lavoro a doversi attivare per ottenere la riduzione contributiva. Dopo che la documentazione viene ricevuta dalla sede Inps competente, che accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, deve essere attribuita alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W" che significa "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312".

Anno 2014

Le aziende interessate dai decreti di autorizzazione per l’anno 2014, dovendo esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, devono indicare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- in <CausaleACredito> il codice causale “L930”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984) anno 2014”;

- in <ImportoACredito>, il relativo importo.

Anno 2015

Le aziende destinatarie dei decreti di autorizzazione per l'anno 2015, dovendo esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, devono indicare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L932”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984) anno 2015”;

- nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.

Termini per il conguaglio

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare n. 77 del 10 maggio 2016; le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025

16/06/2025

Reati tributari: tenuità del fatto se il debito fiscale è quasi estinto

16/06/2025

Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

16/06/2025

Fermo pesca 2024: c'è tempo fino al 4 luglio

16/06/2025

Cassazione: responsabilità 231 anche per le srl unipersonali

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy