Con comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato il 29 ottobre 2025, è stato reso noto il periodo utile per la presentazione delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali riferite all’anno 2025.
La misura, finalizzata a sostenere le imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A.
Le istanze potranno essere inoltrate dal 30 novembre al 10 dicembre 2025 tramite l’applicativo web “sgravicdsonline”, disponibile sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”, oppure direttamente attraverso la pagina “Servizi lavoro”.
L’applicativo, operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno per la fase di precompilazione, consente alle imprese di predisporre le domande e di effettuare i pagamenti richiesti per la validazione dell’istanza.
Il beneficio è destinato alle imprese che abbiano stipulato o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A. Per i lavoratori interessati a una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%, è riconosciuta all’impresa una riduzione del 35% della contribuzione a proprio carico.
L’accesso all’applicativo “sgravicdsonline” è consentito esclusivamente mediante credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Il pagamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPA, utilizzando la funzione integrata nel portale.
Si sottolinea che l’applicativo non consente l’invio dell’istanza nel periodo 30 novembre – 10 dicembre 2025 in caso di mancato pagamento tramite PagoPA.
È pertanto raccomandato di considerare con attenzione i tempi tecnici necessari per la conclusione del pagamento, soprattutto in prossimità delle date di apertura e chiusura della procedura.
Ai sensi della circolare n. 19 del 27 novembre 2017, lo sgravio contributivo deve essere richiesto con un’unica domanda per ciascun accordo di solidarietà, riferita all’intero periodo di riduzione oraria previsto.
Nel caso in cui un’impresa abbia stipulato più accordi di solidarietà, anche consecutivi e con o senza soluzione di continuità, il beneficio dovrà essere richiesto mediante domande distinte, ciascuna riferita al singolo accordo.
Per informazioni sulla presentazione e lo stato delle domande, è possibile contattare la Divisione III del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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