– sentenza n. 3614, del 20 febbraio 2006 – sostiene che l’irregolarità della dichiarazione integrativa non cancelli la validità del condono Iva. Infatti, l’errore che si è commesso nell’individuare l’anno d’imposta da considerare come base di calcolo da seguire nella dichiarazione integrativa non comporta la nullità della dichiarazione. La sanzione più grave è applicabile solo nel caso di mancata richiesta di definizione per tutte le annualità per cui non erano ancora decorsi i termini temporali per l’accertamento. In sostanza, devono ritenersi nulle solo le dichiarazioni integrative che non permettono in alcun modo l’individuazione della volontà del contribuente o che siano carenti dei requisiti minimi essenziali, mentre eventuali errori devono essere, per quanto possibile, sempre corretti.
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