Si ha manipolazione del mercato anche con un'unica transazione

Pubblicato il 29 agosto 2011 La Corte di giustizia europea, nel testo della sentenza pronunciata lo scorso 7 luglio 2011 relativamente alla causa C-445/09, ha ricordato come la Direttiva 2003/6 relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) abbia lo scopo, “di assicurare l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione europea e di rafforzare la fiducia degli investitori in tali mercati”.

In tale contesto, rientra tra le attività classificabili come manipolazioni del mercato anche la fissazione di prezzi con una transazione unica e con una sola quotazione, ed anche nei casi in cui il prezzo non conservi un livello anormale per più di un certo tempo.

Ne discende che l’articolo 1, punto 2, lettera a) della citata Direttiva – conclude la Corte - debba essere interpretato nel senso che, “affinché il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari possa considerarsi fissato a un livello anormale o artificiale”, non è necessario “che tale prezzo conservi un livello anormale o artificiale per più di un certo tempo”.
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