Si può rifiutare il medico interno

Pubblicato il 01 giugno 2009 La sentenza n. 11935 del 22 maggio 2009, emessa dalla Cassazione in merito al licenziamento di un dipendente delle Ferrovie dello Stato, stabilisce che il rifiuto del lavoratore di sottoporsi al rientro dalla malattia regolarmente certificata al controllo del medico aziendale non giustifica la massima punizione del licenziamento. Con ciò è stata accolta la tesi del dipendente che contestava la legittimità costituzionale dell’articolo 24 della legge 210/1985, sull’”Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”, nella parte che prevede la certificazione degli accertamenti da parte del servizio sanitario interno. Sussiste un’irragionevole disparità tra chi lavora per le Ferrovie dello Stato e chi lavora per altri datori: questi ultimi sono messi al riparo, in virtù dell’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, dagli accertamenti del medico aziendale che possono non essere del tutto imparziali.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy