Sicurezza lavoro. Appaltatore e subappaltatore corresponsabili e obbligati al Pos

Pubblicato il 23 luglio 2013 La Quarta sezione penale, della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31304 del 22 luglio 2013, chiarisce alcuni aspetti relativi alla responsabilità a carico dell’appaltatore e del subappaltatore in merito alla presentazione del Piano di sicurezza aziendale.

I Giudici di legittimità specificano che, per evitare che vengano richieste forme di controllo eccessivamente pesanti e capillari al committente circa la sicurezza del luogo di lavoro, entrambi - l'appaltatore e il subappaltatore - sono tenuti alla presentazione del Piano operativo sicurezza (Pos). Se ciò non avviene, in caso di incidente, tutti gli imprenditori possono essere considerati ugualmente responsabili dell’evento dannoso che si è verificato sul luogo di lavoro.

Dunque, fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di accertare la presenza di eventuali rischi e di mettere in atto le dovute misure di prevenzione, nel caso in cui vi sia la presenza di più imprese esecutrici, tale obbligo è ripartito su ciascuna di esse e non può essere a carico di una sola azienda. Per di più, specifica la Corte, ciascuna azienda è tenuta a redigere un proprio Pos e, in caso di inosservanza, l’imprenditore inadempiente può essere giustamente sanzionato.

Con altra pronuncia in materia di sicurezza lavoro, con data del 22 luglio, la n. 31300/2013, la Corte di Cassazione specifica, inoltre, che, prima di distaccare un proprio lavoratore presso un’altra azienda, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare tutte le dovute verifiche e, nel caso sia necessario, procedere ad una formazione specifica del lavoratore distaccato per metterlo al riparo da eventuali eventi traumatici. In caso contrario, il datore di lavoro che provvede al distacco sarà chiamato insieme al collocatario a rispondere di un eventuale mancato rispetto della disciplina antinfortunistica.
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