Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026 ed entrato in vigore il 16 maggio 2026, il Decreto legislativo dell'8 aprile 2026, n. 78 adegua il Codice del consumo al Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (General Product Safety Regulation - GPSR).
Il provvedimento rafforza i controlli sui prodotti immessi sul mercato, incluse le vendite online, e introduce nuovi obblighi per fabbricanti, importatori, distributori e marketplace digitali. Il decreto disciplina inoltre il coordinamento tra autorità nazionali e sistema europeo Safety Gate per la gestione dei prodotti pericolosi.
Il D.Lgs. n. 78/2026 - definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 27 marzo 2026 - adegua la normativa italiana al Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), rafforzando la tutela dei consumatori e la vigilanza del mercato.
La disciplina si applica ai prodotti immessi sul mercato, inclusi quelli venduti online o tramite canali di vendita a distanza.
Il Regolamento (UE) 2023/988 si applica anche ai prodotti usati, riparati o ricondizionati messi a disposizione sul mercato, salvo i casi esclusi dalla normativa europea.
Restano esclusi i prodotti indicati dall’articolo 2 del Regolamento (UE) 2023/988, già soggetti a normative europee specifiche o a regimi settoriali dedicati. Tra le principali esclusioni rientrano medicinali, alimenti, mangimi e prodotti fitosanitari, già disciplinati da normative europee settoriali.
Il D.Lgs. n. 78/2026 modifica in modo significativo gli articoli 102-113 del Codice del consumo (D. lgs n. 206/2005), adeguando la disciplina nazionale al Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti.
Il decreto introduce nuove definizioni relative ad autorità di vigilanza del mercato, autorità di controllo, ufficio unico di collegamento e operatori economici, chiarendo i soggetti coinvolti nei controlli e nella gestione dei rischi. La riforma rafforza inoltre il coordinamento con il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, estendendo i controlli anche ai prodotti venduti online e tramite piattaforme digitali.
L’articolo 104 del Codice del consumo, come modificato dal D.Lgs. n. 78/2026, prevede che gli operatori economici possano immettere o mettere a disposizione sul mercato esclusivamente prodotti sicuri.
L’obbligo riguarda l’intera catena di fornitura e si applica a fabbricanti, importatori, distributori e fornitori di marketplace online. Gli operatori devono inoltre rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2023/988 e collaborare con le autorità di vigilanza del mercato.
I fabbricanti devono inoltre predisporre documentazione tecnica, effettuare analisi interne dei rischi e garantire la tracciabilità dei prodotti mediante indicazione di nome, marchio e recapiti.
Il decreto introduce specifici obblighi informativi per garantire maggiore tutela ai consumatori.
Avvertenze, istruzioni di sicurezza, richiami di prodotto e comunicazioni relative ai rischi devono essere redatti in lingua italiana e risultare chiari e facilmente accessibili.
Gli obblighi si estendono anche alle vendite online e alle piattaforme digitali, che devono assicurare la corretta gestione delle informazioni sui prodotti e cooperare con le autorità competenti in caso di prodotti pericolosi o non conformi.
Le nuove regole incidono in particolare sui marketplace e sulle piattaforme di vendita online che operano nel mercato europeo.
I fornitori di marketplace online devono inoltre registrarsi sul portale Safety Gate, designare un punto di contatto unico per le autorità e rimuovere tempestivamente i prodotti pericolosi segnalati.
Il D.Lgs. n. 78/2026 individua il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) come ufficio unico di collegamento per la sicurezza generale dei prodotti. Il Ministero coordina i rapporti con la Commissione europea, gestisce le notifiche attraverso il sistema Safety Gate e assicura il raccordo tra le diverse autorità nazionali coinvolte nella vigilanza del mercato.
Le attività di controllo sono affidate alle autorità di vigilanza competenti in base alla tipologia di prodotto e al rischio connesso.
Tra i soggetti coinvolti rientrano il MIMIT, il Ministero della salute, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la Guardia di finanza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le ulteriori amministrazioni competenti per settore.
Il decreto prevede inoltre un tavolo tecnico di coordinamento tra le autorità di vigilanza e rafforza i controlli sui prodotti venduti online, anche tramite la cooperazione con il coordinatore dei servizi digitali previsto dalla normativa europea.
Il D.Lgs. n. 78/2026 rafforza il sistema europeo Safety Gate, la piattaforma di allerta rapida utilizzata dalle autorità di vigilanza per segnalare prodotti pericolosi presenti sul mercato europeo.
Le autorità nazionali devono notificare senza ritardo, e comunque entro quattro giorni lavorativi dall’adozione delle misure, i provvedimenti correttivi relativi ai prodotti che presentano rischi gravi per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Il decreto disciplina inoltre i portali europei Safety Business Gateway e Consumer Safety Gateway. Il primo consente agli operatori economici di comunicare prodotti non sicuri alle autorità competenti, mentre il secondo permette ai consumatori di inviare segnalazioni relative a prodotti potenzialmente pericolosi.
Il D.Lgs. n. 78/2026, a seguire, rafforza le procedure di richiamo dei prodotti previste dal Regolamento (UE) 2023/988, imponendo agli operatori economici di adottare tempestivamente misure correttive in presenza di prodotti pericolosi.
In caso di rischio per la salute o la sicurezza, fabbricanti, importatori e distributori devono informare le autorità competenti e attivare procedure di ritiro o richiamo dal mercato.
Le comunicazioni rivolte ai consumatori, comprese avvertenze e avvisi di richiamo, devono essere chiare, accessibili e redatte in lingua italiana.
Il decreto riconosce inoltre ai consumatori la possibilità di presentare reclami e segnalazioni alle autorità di vigilanza, che sono tenute a verificare i casi segnalati e a comunicare le eventuali misure adottate.
In caso di richiamo di un prodotto pericoloso, i consumatori possono ottenere misure correttive adeguate, tra cui riparazione, sostituzione o rimborso.
Il D.Lgs. n. 78/2026 introduce un sistema sanzionatorio aggiornato per le violazioni delle norme sulla sicurezza generale dei prodotti.
L’immissione sul mercato di prodotti pericolosi è punita con l’arresto da sei mesi a un anno e con ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentabile nei casi di rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Sono inoltre previste sanzioni amministrative per la mancata cooperazione con le autorità di vigilanza, l’omessa trasmissione delle informazioni obbligatorie e l’ostacolo alle attività di controllo.
Il decreto estende la responsabilità anche ai fornitori di marketplace online e agli operatori digitali che non rispettano i provvedimenti adottati dalle autorità competenti.
L’accertamento delle violazioni è affidato alle autorità di vigilanza del mercato, mentre l’irrogazione delle sanzioni spetta alle Camere di commercio territorialmente competenti, secondo le procedure previste dalla legge n. 689/1981.
L’articolo 113 del Codice del consumo, come modificato dal D.Lgs. n. 78/2026, prevede una disciplina transitoria per i prodotti già immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024 e conformi alla precedente direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.
Il decreto dispone inoltre l’abrogazione dell’allegato II del Codice del consumo e del D.Lgs. n. 73/1992 relativo ai prodotti aventi caratteristiche tali da poter essere confusi con alimenti, adeguando così la normativa italiana al nuovo quadro europeo previsto dal Regolamento (UE) 2023/988.
Il D.Lgs. n. 78/2026, in definitiva, richiede a imprese, importatori e marketplace online di rafforzare le procedure di compliance sulla sicurezza dei prodotti.
Gli operatori economici devono verificare la documentazione tecnica, monitorare i rischi connessi ai prodotti immessi sul mercato e predisporre procedure per richiami e segnalazioni. Particolare attenzione è richiesta nel commercio elettronico, dove piattaforme digitali ed e-commerce devono garantire la conformità delle informazioni di sicurezza e collaborare con le autorità di vigilanza.
Il D.Lgs. n. 78/2026 rafforza il sistema di sicurezza generale dei prodotti attraverso controlli più estesi, nuovi obblighi per operatori economici e maggiore vigilanza sulle vendite online.
Il decreto consolida inoltre il coordinamento con il Regolamento (UE) 2023/988 e con il sistema europeo Safety Gate, contribuendo a una tutela più efficace dei consumatori e a un mercato digitale più sicuro nell’Unione europea.
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